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Sentenza — n. 48455/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: è stato più volte affermato che il ricorso al metodo mafioso, inteso come adozione di codici comportamentali e metodi esecutivi oggettivamente idonei ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica derivante dal collegamento ai sistemi criminali di stampo mafioso, non può essere desunto a livello di riscontro indiziario o probatorio dal mero dato della reazione manifestata dalla vittima rispetto alla condotta tenuta dall'agente, che pur attivandosi nel ricercare protezione presso gli organi dello Stato non contraddice in sé l'adozione delle modalità mafiose nell'esecuzione del delitto (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01, in cui si è negata la possibilità di escludere la circostanza aggravante per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine), così come non rileva per escludere la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso il fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto:o alle ingiuste richieste, in quanto ciò non determina il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 - 01). 1.2.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 48455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non considera il preliminare profilo dell'operatività della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata attraverso l'indicazione di dati positivi atti a dimostrare l'adeguatezza di misure diverse dalla custocia in carcere nel neutralizzare il pericolo di reiterazione criminosa.

Parole chiave

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censure procedurali restituzione in pristino rigetto provvisorio dell'opposizione ricusazione del pubblico ministero ritardo del ministero pubblico assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: PRUSSIANO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 19/01/1976 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO INI FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania in data 5 aprile 2023, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Prussiano Giuseppe, indagato del delitto di tentata estorsione, aggravata per il ricorso al metodo mafioso ex art. 416 bis.1 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.; dagli atti emergeva il difetto di capacità intimidatoria delle condotte descritte e attribuite all'indagato, mancando la dimostrazione del timore ingenerato nella vittima (che si era immediatamente determinata a denunciare l'accaduto). 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione per avere rigettato la richiesta di applicazione della misura gradata domiciliare con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, evocando l'inidoneità di tale misura nell'evitare la reiterazione del reato essendo funzionale a segnalare l'allontanamento del soggetto in stato di arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: è stato più volte affermato che il ricorso al metodo mafioso, inteso come adozione di codici comportamentali e metodi esecutivi oggettivamente idonei ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica derivante dal collegamento ai sistemi criminali di stampo mafioso, non può essere desunto a livello di riscontro indiziario o probatorio dal mero dato della reazione manifestata dalla vittima rispetto alla condotta tenuta dall'agente, che pur attivandosi nel ricercare protezione presso gli organi dello Stato non contraddice in sé l'adozione delle modalità mafiose nell'esecuzione del delitto (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01, in cui si è negata la possibilità di escludere la circostanza aggravante per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine), così come non rileva per escludere la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso il fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto:o alle ingiuste richieste, in quanto ciò non determina il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 - 01). 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non considera il preliminare profilo dell'operatività della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata attraverso l'indicazione di dati positivi atti a dimostrare l'adeguatezza di misure diverse dalla custocia in carcere nel neutralizzare il pericolo di reiterazione criminosa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.