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Sentenza — n. 48454/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible grounds regarding preventive seizure revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible under Article 606 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the lower court failed to adequately justify the availability of funds in a company account held by a related individual, relying solely on their family and business relationship. The Court ruled that the trial judge properly addressed these factual points regarding the company's assets and that such arguments cannot be re-examined in a review proceeding limited to legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 616 cod.proc.pen.: A cassation appeal against an order in preventive seizure proceedings is inadmissible if the grounds are not deducible, as the Court of Cassation cannot re-evaluate factual assessments or alternative interpretations of evidence presented at the trial level.

Parole chiave

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preventive seizure revocation cassation appeal inadmissibility non-deducible grounds violation of law requirement factual assessment review sequestro fiscale sequestro di conti bancari società familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
di Pesenti Anna, Avv.to Bonardi, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
Art. 325 cod.proc.pen.
Art. 606 cod.proc.pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
di Pesenti Anna, Avv.to Bonardi, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: PESENTI ANNA nato a LOVERE il 16/08/1988 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAP,DO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 II Tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 5 maggio 2023, respingeva l'appello avanzata nell'interesse di SID S.A.S. di Pesenti Anna avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6-4-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente del saldo attivo di un c/c acceso presso Banco BPM intestato alla stessa società, ravvisando il fumus dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e vari delitti fine nella stessa materia nei confronti di Pesenti Marco. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della SID s.a.s. di Pesenti Anna, Avv.to Bonardi, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi degli articoli 325 e 606 lettera b) codice procedura penale per violazione di legge e per assenza di motivazione in merito ai rilievi difensivi svolti nonché per motivazione apparente cori riferimento alla ritenuta sussistenza della disponibilità delle somme presenti sul conto corrente della società in capo a Pesenti Marco.

Si esponeva in particolare che l'impugnata ordinanza non aveva adeguatamente motivato circa ciascuno dei profili esposti dalla difesa e ricavato la disponibilità del c/c intestato alla società in capo al Pesenti Marco, sulla base del solo rapporto familiare tra i due soci benché alcun addebito fosse stato mosso a carico di Pesenti Anna titolare del 95% delle quote sociali. ai •

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Orbene, nel caso di specie, il ricorso deduce vizi della motivazione sotto forma di violazione di legge posto che il tribunale ha adeguatamente motivato sulla disponibilità del conto corrente della SID s.a.s. caduto in sequestro proprio in capo a Pesenti Marco, facendo riferimento a plurimi aspetti di fatto che vengono contestati in ricorso attraverso una lettura alternativa di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità. In partic:olare, con le osservazioni svolte alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, il tribunale del riesame attestava la concreta e piena disponibilità del conto e delle somme in forza della delega ad operare conferita al Pesenti Marco . e dell'amministrazione in via di fatto di altra società in concorso con la quale risultavano realizzate le condotte delittuose in contestazione.

E tale valutazione non è censurabile nella presente sede in un procedimento avente ad oggetto esclusivamente vizi di violazione di legge. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. I nazio Pardo IL PRESIDENTE Giovanria_V