Sentenza — n. 48446/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato Morgione Luigi alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt.648 e 474 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 475 cod. pen. per l'omessa pronuncia della sentenza in ordine alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 475 cod. pen; Sentenza — n. 48446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 475 cod. pen. per l'omessa pronuncia della sentenza in ordine alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MORGIONE LUIGI nato a NAPOLI il 05/09/1964 avverso la sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Semi° Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza con applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato Morgione Luigi alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt.648 e 474 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 475 cod. pen. per l'omessa pronuncia della sentenza in ordine alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Premessa la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione del ricorso in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. (trattandosi di sentenza di condanna inappellabile, giusta il disposto dell'art. 593, comma 1 e 2, cod. proc. pen.), va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione proposta, così come recentemente chiarito dall'arresto a sezioni unite della Corte sulla specifica questione (n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01). 1.2. L'omessa applicazione della pena accessoria, prevista come conseguente di diritto alla pronuncia di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen., è stata correttamente denunciata dal P.G. ricorrente; ciò impone l'annullamento in quella parte della sentenza impugnata, annullamento che va pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. L) cod. proc. pen., come già affermato in precedenti occasioni (per una fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Sez. 5, n. 16162 del 17/01/2022, Aragon, Rv. 283013 - 01; in ipotesi di detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchi contraffatti, Sez. 2, n. 42003 del 24/09/2021, Mahmood, Rv. 282206 - 01), poiché l'applicazione della pena accessoria in esame non involge apprezzamenti di merito o fattuali essendo predeterminata la modalità di applicazione e, quanto alla durata fissata nel massimo in 30 giorni, potendosi fare riferimento a quella prevista nell'ipotesi in cui il giudice non indichi espressamente il periodo di pubblicazione (15 giorni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, che dispone per la durata di giorni