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Sentenza — n. 48442/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48442/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria in data 25 gennaio 2017 aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, contestato a Rappoccio Immacolata Antonietta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48442/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Dalla documentazione processuale acquisita nel giudizio di merito è risultato, in modo incontrovertibile, che l'associazione per delinquere che avrebbe visto come partecipe la ricorrente non è stai:a ritenuta sussistente nel giudizio abbreviato svoltosi separatamente (v. pag. 345 della sentenza del GUP del Tribunale Reggio Calabria del 23 marzo 2011), mentre nel giudizio ordinario - ove l'imputata è stata giudicata - tutti gli altri originari coimputati per il medesimo fatto, sono stati assolti con statuizione, anch'essa passata in giudicato, di assoluzione per non avere preso parte all'ipotizzato sodalizio.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria appartenenza a una banda affiliazione partecipazione al reato chiusura dell'istruzione penale esenzione dalla pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPPOCCIO IMMACOLATA ANTONIETTA nato a REGGIO CALABRIA il 25/10/1958 avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulivo Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria in data 25 gennaio 2017 aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, contestato a Rappoccio Immacolata Antonietta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen. e 416 cod. pen.; premessa l'esplicazione dell'interesse all'impugnazione, in ragione della sottoposizione a misura cautelare nel corso del procedimento (e alla conseguente possibilità di qualificare la detenzione patita come ingiusta, per conseguire l'equo indennizzo previsto dalla legge), la ricorrente ha messo in evidenza che gli originari coimputati per il medesimo titolo erano stati assolti in sede di giudizio abbreviato, avendo il G.u.p escluso la sussistenza della contestata associazione; che gli altri coimputati erano stati assolti nel giudizio ordinario cui aveva preso parte la ricorrente, per non aver commesso il fatto, e tra essi era stato assolto anche il compagno della ricorrente che si riteneva, in tesi di accusa, il soggetto sostenuto e coadiuvato dalla Rappoccio con le condotte descrittive della partecipazione al sodalizio; sulla scorta di tali elementi doveva ritenersi evidente la prova dell'insussistenza del fatto contestato all'imputata, che avrebbe dovuto esser assolta dall'addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dalla documentazione processuale acquisita nel giudizio di merito è risultato, in modo incontrovertibile, che l'associazione per delinquere che avrebbe visto come partecipe la ricorrente non è stai:a ritenuta sussistente nel giudizio abbreviato svoltosi separatamente (v. pag. 345 della sentenza del GUP del Tribunale Reggio Calabria del 23 marzo 2011), mentre nel giudizio ordinario - ove l'imputata è stata giudicata - tutti gli altri originari coimputati per il medesimo fatto, sono stati assolti con statuizione, anch'essa passata in giudicato, di assoluzione per non avere preso parte all'ipotizzato sodalizio.

Ciò determina, in via logica, l'impossibilità di accertare l'elemento costitutivo del delitto contestato alla ricorrente, rappresentato dal numero minimo di soggetti che devono prendere parte all'associazione. Si tratta di principio più volte affermato in relazione al giudizio di revisione, nel cui ambito risulta inconciliabile il fatto storico dell'esistenza dell'associazione per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna (o di applicazione della pena) nei confronti di un associato, quando con altra sentenza penale irrevocabile tutti gli altri imputati della stessa associazione siano stati assolti con la formula dell'insussistenza del fatto, in quanto «l'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione» (così, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702 - 01; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, dep. 2014, Gullo, Rv. 257849 - 01;

Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248464 - 01; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Platania, Rv. 246043 - 01).

2. La sentenza deve, pertanto, esser annullata senza rinvio, non sussistendo il fatto contestato all'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fa