Italian Court dismisses appeals by extortion defendants regarding witness credibility and aggravated circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion. The defendants argued that the victim's testimony lacked reliability and that the court erred in applying the aggravated circumstance of multiple people present. The court rejected these claims, finding the victim's credibility properly assessed and the presence of accomplices sufficient to justify the aggravating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court holds that an appeal challenging the assessment of a victim's credibility or the application of an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent, logical, and based on concrete facts rather than mere impressions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) El Motaki Moussa, nato in Marocco 1'01/05/1971, 2) Stanciu Rodica, nata in Romania il 07/06/1969, avverso la sentenza del 11/06/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, emessa il 27 maggio 2014, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di estorsione, commesso ai danni di Bindocci Anna Maria, costretta in svariate occasioni a corrispondere denaro ed altre cose sotto la minaccia di rivelare al di lei marito una relazione sentimentale intercorsa tra la donna ed il terzo imputato non ricorrente Suke Umein.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. El Motaki Moussa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte risposto al motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. La motivazione della sentenza sarebbe errata anche per quanto attinente al calcolo del termine di prescrizione del reato. La Corte avrebbe, altresì, utilizzato delle conversazioni registrate dalla persona offesa in violazione delle norme di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen..
In tali conversazioni, peraltro, non si farebbe mai riferimento al ricorrente. La persona offesa, inoltre, non sarebbe stata sottoposta ad un adeguato vaglio di attendibilità e le sue dichiarazioni sarebbero rimaste prive di riscontri. 2.2. Stanciu Rodica deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato il suo convincimento su mere impressioni della persona offesa in ordine al concorso della ricorrente nella vicenda estorsiva che coinvolgeva il di lei compagno e coimputato El Motaki Moussa.
La sentenza non avrebbe proceduto a un adeguato vaglio di attendibilità della vittima e gli altri testi non avrebbero mai dichiarato di un coinvolgimento della ricorrente nel delitto attraverso condotte concrete e minacciose, quali la richiesta di ricariche telefoniche senza pagarne il corrispettivo, l'acquisto di merce con denaro della persona offesa, episodi riferibili ad epoca pregressa rispetto all'inizio della vicenda estorsiva. Le altre risultanze valorizzate in sentenza non avrebbero peso probatorio. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti sono state depositate due memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di El Motaki Moussa è infondato. Nell'unico motivo confluiscono censure inerenti alla ritenuta responsabilità, alla prescrizione del reato ed alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. 1.1. In ordine al primo aspetto e per quanto attiene alla presunta inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni effettuate dalla persona offesa, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso in esame, la prova di responsabilità è stata fondata dalla Corte non solo sulle intercettazioni intercettate ma sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili attraverso un giudizio esente da vizi, che ha tenuto conto dell'esistenza di riscontri, del tutto ignorati in ricorso, costituiti dall'arresto del coimputato non ricorrente Suke Umain, dalle dichiarazioni della figlia e del marito della vittima e dei testi Fanetti e Sammak. L'eccezione del ricorrente, pertanto, non supera la prova di resistenza, solo genericamente enunciata in ricorso ma non approfondita attraverso un adeguato confronto con gli elementi processuali appena evidenziati. 1.2.
Del pari, la seconda argomentazione, volta a censurare il giudizio di attendibilità della persona offesa, oltre che attinente al merito, risulta generico nella misura in cui non vengono richiamati i riscontri alle dichiarazioni della vittima, variegati e provenienti da fonti indipendenti, circostanze la cui considerazione da parte della Corte rende il giudizio esente da vizi rilevabili in questa sede. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 1.3.
Il motivo in ordine alla intervenuta prescrizione del reato è generico e non tiene conto dei corretti calcoli effettuati a fg. 4 della sentenza impugnata, che portano a ritenere non maturata la causa di estinzione del reato. 1.4. Infine, è infondata la censura inerente alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Non solo tale circostanza aggravante risulta richiamata nel capo di imputazione e nella descrizione dei fatti delittuosi, ma la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, nell'analizzare in fatto la vicenda processuale, ha • sottolineato che il ricorrente, in più occasioni, aveva agito contro le vittime alla presenza, contestuale, del coimputato Suke ed anche della compagna Stanciu Rodica, circostanza idonea a radicare la sussistenza dell'aggravante secondo la giurisprudenza di legittimità citata nello stesso ricorso (cfr., ad esempio, fg. 3 della sentenza impugnata).
Tali indicazioni superano ogni altro rilievo difensivo e quanto affermato in astratto nella stessa sentenza a proposito dei requisiti giuridici per ritenere sussistente l'aggravante in parola. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. E' manifestamente infondato il ricorso di Stanciu Rodica. 2.1. Il giudizio di attendibilità della persona offesa è esente cla vizi per le ragioni esplicitate a proposito del ricorrente El Motaki, all'esame della cui posizione si rinvia. 2.2. Il concorso della ricorrente nel reato contestato e commesso in principalità dal coimputato e compagno di vita della Rodica, El Motaki, è stato compiutamente messo a fuoco a fg. 10 della sentenza impugnata, con il richiamo ad alcuni episodi che si erano inseriti nella più ampia e prolungata vicenda estorsiva ai danni della persona offesa; episodi ai quali era stata presente l'imputata, compreso l'incontro nel quale si era paventato al marito della vittima il disvelarriento della relazione extraconiugale della moglie ponendola in correlazione con la richiesta da costei rifiutata del pagamento di 5000 euro per mantenere il riserbo.
Le contrarie deduzioni difensive, volte a smentire la rilevanza in punto di fatto di tali elementi, inerisce al merito del giudizio, la ricostruzione della Corte essendo coerente e logica con il dettagliato resoconto della vicenda e con il ruolo della ricorrente rispetto al coimputato ed alla vittima. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Stanciu Rodica che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di El Motaki Moussa che condanna al pagamento delle spese processuali. • RA/, 1‘71.1 Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bindocci Anna Maria che liquida in complessivi euro 3167,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga