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Sentenza — n. 48345/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48345/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48345/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli ha annullato, su appello presentato da Claudia Dergano, la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico servizio applicata all'indagata dal Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere. La decisione era fondata sulla ritenuta violazione dell'articolo 414 c.p.p. poiché il Pubblico Ministero aveva proceduto all'attività di indagine senza chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini da parte del Giudice per le indagini preliminari posto che per il medesimo fatto storico erano già state svolte indagini conclusesi con richiesta di archiviazione per inoffensività della condotta e conseguente decreto del giudice.

Regesto Legislator

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articolo 414 c.p, art. 414 c.p; Sentenza — n. 48345/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Inviando una memoria con lo stesso mezzo, il difensore dell'indagata, Avv. Giuseppe Guida ha ribadito la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Napoli sulla inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art.414 c.p.p..

Parole chiave

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servizio pubblico sospensione dell'istruzione provvedimento pedagogico terapeutico competenza del pubblico ministero controinterrogatorio del ministero pubblico riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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articolo 414 c.p
La decisione era fondata sulla ritenuta violazione dell'articolo 414 c.p.p.
art. 414 c.p
avrebbero potuto essere svolte solo previa autorizzazione alla riapertura delle stesse da parte del Gip sammaritano ai sensi dell'art. 414 c.p.p., trattandosi delle stesse condotte originariamente ritenute penalmente irrilevanti (autocertificazione di originalità della falsa attestazione del prof.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREavverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. della LIBERTA' di NAPOLI nel procedimento a carico di DERGANO CLAUDIA nata a MARCIANISE il 20/03/1975 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento con rinvio letta la memoria dell'Avv. GIUSEPPE GUIDA che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli ha annullato, su appello presentato da Claudia Dergano, la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico servizio applicata all'indagata dal Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere. La decisione era fondata sulla ritenuta violazione dell'articolo 414 c.p.p. poiché il Pubblico Ministero aveva proceduto all'attività di indagine senza chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini da parte del Giudice per le indagini preliminari posto che per il medesimo fatto storico erano già state svolte indagini conclusesi con richiesta di archiviazione per inoffensività della condotta e conseguente decreto del giudice.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.

b) c.p.p.) avendo errato il Tribunale del riesame nel ritenere che le indagini avessero ad oggetto le medesime condotte interessate da un precedente decreto di archiviazione. In realtà le risultanze investigative hanno avuto ad oggetto fatti diversi, ancorché connessi, a quelli oggetto della precedente indagine archiviata. Il quid novi è rappresentato dal nuovo esposto del dirigente scolastico a seguito della ripresa di servizio da parte di Claudia Dergano dopo la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale che aveva annullato il provvedimento adottato dall'Ufficio scolastico regionale in autotutela nei confronti della odierna ricorrente.

A differenziare le due indagini nei confronti di Claudia Dergano vi è poi la circostanza che la prima di esse avesse ad oggetto la presunta falsità dell'autocertificazione relativa al servizio prestato negli anni scolastici mentre la seconda indagine riguardava la veridicità della certificazione del servizio sottoscritta dal dirigente scolastico e rilasciata all'indagata, certificazione prodotta in copia la cui conformità all'originale era stata attestata dalla stessa indagata. La misura cautelare interdittiva veniva richiesta in virtù della reviviscenza della condotta truffaldine a seguito dell'intervenuta sentenza del Tar.

È necessario inoltre sottolineare che nella fattispecie in esame la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario comportamento fraudolento. Da ciò la considerazione che il momento della consumazione del reato -dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione- è quello in cui cessa la situazione di illegittimità.

3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Inviando una memoria con lo stesso mezzo, il difensore dell'indagata, Avv. Giuseppe Guida ha ribadito la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Napoli sulla inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art.414 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza e restituzione degli atti alla autorità giudiziaria per nuovo giudizio.

2. Occorre preliminarmente osservare che le premesse della vicenda, tanto sul versante fattuale che in relazione alle norme che devono trovare applicazione nel caso concreto, appaiono ampiamente condivise tra le parti, che infatti non si dilungano in eccessive analisi dei fatti o in prolisse argomentazioni giuridiche. Ciò consente di entrare in medias res e di affrontare solo i punti centrali necessari alla decisione (pluralitas non fit sine necessitate) che sono, a giudizio della Corte, limitati a due. Il primo concerne l'ambito delle indagini svolte nella vicenda nel corso degli anni.

Il secondo riguarda la eventuale prescrizione del reato in contestazione. 2.1 Sul primo aspetto (cioè, in definitiva, sull'oggetto dell'indagine) l'incertezza manifestata nel provvedimento censurato dal Pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere è esiziale in quanto allude ad un dubbio che non può essere risolto da questa Corte. Si legge a pg. 3 del provvedimento impugnato che "le indagini ... avrebbero potuto essere svolte solo previa autorizzazione alla riapertura delle stesse da parte del Gip sammaritano ai sensi dell'art. 414 c.p.p., trattandosi delle stesse condotte originariamente ritenute penalmente irrilevanti (autocertificazione di originalità della falsa attestazione del prof. Piscitelli) o, comunque, ad esse strettamente connesse (falsa attestazione a firma del responsabile prof. Piscitelli)".La laconica espressione, intorno alla quale gira l'intera questione, lascia aperto il dubbio sulla unicità o diversità delle indagini.

Se, come sostiene il Pubblico Ministero nel proprio ricorso (pg.

7) l'indagine aveva ad oggetto l'accertamento della veridicità della certificazione di servizio sottoscritta dal Dirigente scolastico prof. Piscitelli, rilasciata alla indagata Dergano, pare difficilmente sostenibile che vi sia identità dell'oggetto di indagine sol perché, per usare le parole del ricorso (come sopra riportate) si tratti di "condotte ... strettamente connesse". L'espressione, che cela una implicita contraddizione, è in conflitto con la giurisprudenza di legittimità, che in materia di 'medesimezza' o identità delle indagini ai fini dell'art.414 c.p.p. ha anche di recente chiarito che "quando la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza, ma abbia riguardato solo una parte di essa e, segnatamente, una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione, non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso pubblico ministero aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale" (Sez. 5, n. 18690 del 21/03/2022 Imp.

Raucci Rv. 283015 - 01). Condizione, quella rappresentata nella sentenza ora menzionata, che pare materializzarsi nel caso concreto, data la differente prospettiva investigativa che ha ad oggetto una diversa fattispecie (il falso materiale della certificazione a firma apparente prof. Piscitelli) ed una diversa ipotesi di reato (truffa aggravata). 2.2 Quanto al secondo profilo, inerente alla prescrizione, non si può condividere l'orientamento espresso nell'ultima pagina della decisione impugnata. A parte il fatto che pare esservi una erronea indicazione di precedente (una sentenza 2021/492 è reperibile su Italjure, ma non affronta questioni relative a truffa o a prescrizione; nemmeno la 2020/492 o la 2022/492 toccano tali argomenti), si considera quanto segue.

Nella giurisprudenza di legittimità per descrivere le ipotesi in cui all'inganno iniziale faccia seguito una serie di erogazioni vuoi nell'ambito di un rapporto di natura pubblicistica, vuoi nell'ambito dei rapporti tra privati, si è fatto ricorso alla categoria concettuale della "truffa a consumazione prolungata". L'enfasi è posta in tal caso sul fatto che, per effetto dell'originario inganno, l'ente pubblico o il privato sia tenuto ad una serie (definita o indefinita) di erogazioni periodiche, collegate o meno allo svolgimento di una qualche prestazione sinallagmatica da parte del truffatore.

Ciascuna di tali erogazioni integra il danno (conseguente al profitto illecito) richiesto dall'art.640 c.p. quale elemento costitutivo del reato, così da 'rinnovare' periodicamente il reato con conseguente differimento dell'incipit del tempo necessario alla prescrizione. Nel caso specifico, la condotta dell'imputata ha generato effetti persistenti, in quanto causalmente utile alla formalizzazione di un rapporto pubblicistico stabile dal quale derivavano, pur a fronte dell'erogazione di una prestazione lavorativa (sinallagmatica, senza dubbio, ma non per questo idonea ad elidere l'illiceità iniziale), l'erogazione di emolumenti stipendiali e previdenziali indebiti.

Si verificava con ciò la protrazione nel tempo della situazione illecita, con la conseguenza che il reato perdura e comporta periodicamente un evento di danno per la persona offesa e un corrispondente evento di profitto per l'autrice. Si tratta, in sostanza, di un unico, originario comportamento fraudolento in relazione al quale non è richiesta nel tempo ulteriore attività di carattere decettivo, che trae causalmente origine da un'unica condotta di tipo perdurante (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022 Imp. Mercurio Rv. 283884 - 01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021 Imp.

Cecere Rv. 282436 - 01).

3. La sopra evidenziata violazione procedurale impone l'annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che si conformerà ai principi sopra espressi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per4go giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.309 comma 7 cod. proc. pen..