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Ordinanza — n. 48344/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and factual re-examination beyond legal scrutiny limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48344/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for the annulment of the appellate court's sentence based on an alleged erroneous legal qualification of the criminal facts. The court rejected this claim as it was too generic and attempted to re-examine factual issues regarding the appellant's role, which fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the alleged error in legal qualification is not immediately obvious and eccentric to the charge, or when it implicitly requires a re-examination of factual elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification factual re-examination generic appeal grounds scope of cassation review truffa aggravata risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Bari, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 640, comma secondo n. 2-bis cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Bari, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/06/1984 iké• avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE)APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. DOMENICO DELLO IACONO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e De Simone Giuseppe, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Foggia del 06/07/2022 per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 110, 640, comma secondo n. 2-bis cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, De Simone Giuseppe, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è all'evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione lgè deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

3. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così