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Ordinanza — n. 48343/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing reductions are inadmissible due to waiver of penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Capasso and Rubino inadmissible regarding their request to annul the appellate court's sentence reduction following a plea bargain. The defendants argued that the penalty calculation was flawed, but the court held that such grievances were explicitly waived during the plea procedure. Consequently, the appeals were rejected because arguments concerning the specific measure of the agreed penalty cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, cassation appeals challenging the agreed penalty measure are inadmissible as the parties' voluntary agreement cannot be unilaterally modified absent illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeals penalty calculation waiver cassation inadmissibility procedural agreement sentencing reduction modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 319983 del 09/06/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPASSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1984 RUBINO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/05/1995j:t, avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORT)APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. DOMENICO DELLO IACONO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Capasso Giovanni e Rubino Salvatore, riduceva la pena inflitta agli stessi in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli del 20/10/2022 per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa.

2. Avvero la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Capasso Giovanni e Rubino Salvatore, con un unico motivo di ricorso con il quale deducevano violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine al calcolo della pena.

3. I ricorsi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. iL che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello.

4. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così