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Ordinanza — n. 48341/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48341/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48341/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMIA GIONATAN, nato a Napoli il 01/11/1973 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato in un anno e due mesi di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata a Gionatan Lamia per il reato di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato in un anno e due mesi di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata a Gionatan Lamia per il reato di ricettazione.

Parole chiave

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esame delle censure formali sanzione disciplinare del notaio permesso di promuovere un procedimento penale legittimità della carcerazione preventiva difetto di sottoscrizione violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 29/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell'art.
art. 648 cod. pen
pen., in riforma della sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato in un anno e due mesi di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata a Gionatan Lamia per il reato di ricettazione.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Gionatan Lamia, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMIA GIONATAN, nato a Napoli il 01/11/1973 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato in un anno e due mesi di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata a Gionatan Lamia per il reato di ricettazione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Gionatan Lamia, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello di Napoli compiuto alcuna valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi del suddetto art. 129 cod. proc. pen.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso di specie - sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636- 01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende