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Ordinanza — n. 48329/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Giuseppe De Simone, sought to challenge the legal qualification of the fraud offense, but the court held that such arguments were waived by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure implies a waiver of all further grievances regarding the legal qualification of the facts, rendering subsequent cassation appeals on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification waiver of appeal cassation inadmissibility Article 599-bis criminal procedure legal waiver ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Simone Giuseppe, nato a Napoli il 20/06/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. Domenico Dello Iacono, di fiducia avverso la sentenza n. 12360/22 in data 27/02/2023 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 27/02/2023, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Giuseppe De Simone nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione al reato di truffa aggravata in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giuseppe De Simone, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196, nella quale la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i