Cassation appeal dismissed for tardiness as filed after the fifteen-day statutory deadline under Article 585 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 29, 2023, exceeding the fifteen-day deadline established by law. The appellant, Massimo Pirri, challenged a second-instance conviction for disturbing public peace, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this claim, ruling that the procedural bar of tardiness took precedence over the substantive merits of the alleged violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law, regardless of the merits of the alleged violation of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pirri Massimo, nato in Russia il 20/11/1990 rappresentato ed assistito dall'avv. Gaetano Pino, di fiducia avverso la sentenza n. 341/23 in data 12/06/2023 della Corte di appello di Messina, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 12/06/2023, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 05/10/2022 che aveva condannato Massimo Pirri alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Massimo Pirri, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto in data 29/06/2023, e quindi oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. (in presenza di motivazione contestuale resa nell'ambito di procedimento con imputato presente), venuto a scadenza il 27/06/2023.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/10/