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Ordinanza — n. 48326/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48326/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 25/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Francesco Pica alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la predetta sentenza, Francesco Pica ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona, senza indicare i motivi riservati nel prosieguo al difensore.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48326/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Avverso la predetta sentenza, Francesco Pica ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona, senza indicare i motivi riservati nel prosieguo al difensore.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Con sentenza in data 25/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Francesco Pica alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pica Francesco, nato a Roma il 14/09/1998 rappresentato ed assistito dall'avv. Rocco Marsiglia, di fiducia avverso la sentenza n. 6726/2021 in data 25/01/2023 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con le forme del rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 25/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Francesco Pica alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, Francesco Pica ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona, senza indicare i motivi riservati nel prosieguo al difensore.

3. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Il ricorso, inoltre, è inammissibile, in quanto mancante dei motivi a sostegno.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il