Sentenza — n. 48322/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il riesame proposto dall'indagato Pietro Spanò avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 27 marzo 2023 per il reato di tentata estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il riesame proposto dall'indagato Pietro Spanò avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 27 marzo 2023 per il reato di tentata estorsione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti del procedimento a carico di SPANO' Pietro nato a Castelvetrano il 10/11/1975, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Ferro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il riesame proposto dall'indagato Pietro Spanò avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 27 marzo 2023 per il reato di tentata estorsione.
2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 125, 310, 322 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I giudici del riesame avrebbero ritenuto che la consapevolezza in ordine all'illecito proposito del D'Incerto Spina di costringere la persona offesa a trasferirsi non potrebbe ricavarsi con sufficiente chiarezza dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in data 9 marzo 2002, «non potendosi escludere che gli attentati incendiari, agli occhi dello Spanò, costituissero un mero atto ritorsivo ai danni del Majdoub» (vedi pag. 3 del ricorso).
La parte pubblica ha eccepito la mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, con conseguente travisamento della prova, concretizzatosi nell'omissione della valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento della decisione del primo giudice. Il Tribunale, in particolare, avrebbe ignorato il contenuto dalle intercettazioni n. 107/2022, 112/2002 e 783/2022, intercettazioni che dimostrerebbero che lo Spanò era pienamente consapevole che i danneggiamenti oggetto di giudizio erano finalizzati a costringere la persona offesa a lasciare la propria abitazione, con conseguente vizio di motivazione (pag. 6 del ricorso).
La pervicacia con la quale l'indagato avrebbe accettato l'incarico di dare fuoco agli autocarri in uso alla persona offesa e la consapevolezza da parte dello Spanò che il D'Incerto Spina non volesse il Majdoub come vicino di casa della moglie, sarebbero circostanze idonee ad escludere che lo Spanò «pensasse -come ipotizzato dal collegio- che gli atti incendiari costituissero un mero atto ritorsivo ai danni del Majdoub, non potendo non osservarsi che si sarebbe irragionevolmente trattato di reiterate ritorsioni a fronte però sempre del medesimo problema ambientale e non in reazione a specifiche condotte» (pag. 8 del ricorso).
3. Il difensore del ricorrente, in data 19 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio con riguardo alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reato in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato all'indagato. I giudici del riesame hanno adeguatamente indicato i motivi che li hanno indotti ad escludere che il compendio indiziario sia sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'indagato circa la volontà del D'Incerto Spina di coartare la volontà della persona offesa (vedi pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), con percorso argomentativo che non può esser rivalutato, in questa sede, non essendo i giudici distrettuali incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Il ricorrente, invocando una rilettura degli elementi indiziari estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale e con le emergenze indiziaria determinanti per la formazione del convincimento dei giudici del riesame. Quanto alle censure difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni valorizzate nel ricorso e non adeguatamente valutate dal Tribunale, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558;
Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non massimata). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata), ipotesi non riscontrabili nel caso in esame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così