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Sentenza — n. 48321/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, ordering costs and fine under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the client's lawyer formally withdrew the challenge on October 13, 2023. Although the prosecutor argued for dismissal based on procedural rules, the withdrawal itself was the decisive factor triggering inadmissibility. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal renders the recourse inadmissible, subjecting the appellant to the payment of procedural costs and a statutory fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural costs monetary fine Cassazione decision domanda d'asilo di rom revoca dell'annullamento censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Art. 8 D.L. 198/2022
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
Art. 591 cod. proc. pen.
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI SALVATORE nato a NAPOLI il 24/12/2002 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Grimaldi Salvatore, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente, nei confronti del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha disposto l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora, con la permanenza in casa dalle ore 19:00 alle ore 8:00.

2. Al riguardo, il ricorrente, articolando tre motivi, denuncia sotto vari profili la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Con requisitoria del 7/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Acquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con nota del 13/10/2023, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha rinunziato all'impugnazione.

5. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così