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Ordinanza — n. 48311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding unmentioned mitigating circumstances in plea bargain proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a first-instance sentence that applied generic mitigating circumstances but omitted the specific mitigation under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code. The court ruled that in plea bargain proceedings, appeals claiming the omission of unmentioned mitigating circumstances are barred by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal alleging the omission of mitigating circumstances not included in the plea request is inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain proceedings omitted mitigating circumstances inadmissible appeal Article 448 procedural code penal code mitigation perseguimento penale per truffa attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
593/21 in data 08/05/2023 del Tribunale di Torino, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Serafino Vincenzo Troia no, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
Art. 648, quarto comma cod. pen.
Con sentenza in data 08/05/2023, il Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar, Rv. 279117
pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar, Rv. 279117).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Troiano Serafino Vincenzo, nato a Torino il 09/04/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. Vittorio Carlo Rossi, di fiducia avverso la sentenza n. 593/21 in data 08/05/2023 del Tribunale di Torino, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 08/05/2023, il Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., quest'ultima con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, unificati i reati contestati (truffa e ricettazione) nel vincolo della continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, applicava a Serafino Vincenzo Troiano la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Serafino Vincenzo Troia no, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar, Rv. 279117).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24