Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Barletta Lillo inadmissible and ordered him to pay legal costs. Although the lower court acquitted him of fraudulent insolvency, the appeal was rejected because it was submitted personally rather than by a registered defense attorney. This procedural defect rendered the appeal invalid under the specific criminal procedure rules governing appeals to the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1 comma 63 della I. 23 giugno 2017 n. 103: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a registered defense attorney; personal appeals by the accused are inadmissible after the specified legislative reform took effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Barletta Lillo ricorre personalmente avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 16/01/2023, con cui è stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di insolvenza fraudolenta, lamentando la violazione di norme di legge e vizi della motivazione, nonché deducendo il travisamento della prova.
2. Il ricorso, al di là del profilo inerente all'assenza di specificità dei motivi e all'interesse a ricorrere trattandosi di sentenza di proscioglimento con la formula perché il fatto non sussiste, è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,