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Sentenza — n. 48305/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48305/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEavverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/5/2023 nei confronti di SCAFIRI Giuseppe n. a Noto 1'8/10/2001 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv.Daniele D'Urso nell'interesse dell'imputato Giuseppe Scafiri

Regesto Legislator

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art. 162 ter cod.pen, art. 469 cod.proc.pen, art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 48305/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Firenze in atti preliminari al dibattimento ha dichiarato l'estinzione del reato di truffa (originariamente aggravata) ascritta all'imputato a norma dell'art. 162 ter cod.pen. sulla base dell'acquisizione di un vaglia postale dell'importo di euro 250,00 spedito a titolo di risarcimento alla p.o. e dalla stessa ricevuto. 1.1 Osserva il Collegio che la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta riparatoria è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che, sebbene non vincolata al consenso della p.o. (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133 - 01), richiede -a pena di nullità- la previa instaurazione del contraddittorio al fine di assicurare a tutte le parti la facoltà di interlocuzione.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati perseguimento penale per truffa risarcimento del danno spese di ripristino riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 162 ter cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, deducendo la violazione dell'art. 162 ter cod.pen.
art. 469 cod.proc.pen
1.1 Osserva il Collegio che la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta riparatoria è quella prevista dall'art. 469, cod.
art. 131 bis cod.pen
469 cod.proc.pen., chiarendo (con eadem ratio rispetto alla disposizione in esame) che la pronunzia relativa alla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEavverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/5/2023 nei confronti di SCAFIRI Giuseppe n. a Noto 1'8/10/2001 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv.Daniele D'Urso nell'interesse dell'imputato Giuseppe Scafiri

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Firenze, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2, cod.pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dello Scafiri in quanto il reato ascrittogli risultava estinto per effetto di condotta riparatoria, consistita nella spedizione alla p.o. di un vaglia postale dell'importo di euro 250,00.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, deducendo la violazione dell'art. 162 ter cod.pen. poichè il giudice, prima della declaratoria di estinzione, aveva omesso di sentire la p.o. come prescritto dalla norma, trascurando di verificare l'effettivo ristoro del danno e la sua esaustività. Aggiunge il P.m. che l'obbligo di sentire la p.o. non poteva essere pretermesso in quanto funzionale alla tutela della vittima e al giudizio di congruità dell'offerta risarcitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Firenze in atti preliminari al dibattimento ha dichiarato l'estinzione del reato di truffa (originariamente aggravata) ascritta all'imputato a norma dell'art. 162 ter cod.pen. sulla base dell'acquisizione di un vaglia postale dell'importo di euro 250,00 spedito a titolo di risarcimento alla p.o. e dalla stessa ricevuto. 1.1 Osserva il Collegio che la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta riparatoria è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che, sebbene non vincolata al consenso della p.o. (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133 - 01), richiede -a pena di nullità- la previa instaurazione del contraddittorio al fine di assicurare a tutte le parti la facoltà di interlocuzione.

In tal senso depongono il tenore letterale della norma ("sentite le parti e la persona offesa") e il riconoscimento del necessario coinvolgimento nello schema tipico della sentenza predibattimentale della vittima del reato, che ha portato il legislatore all'introduzione del comma 1 bis dell'art. 469 cod.proc.pen., chiarendo (con eadem ratio rispetto alla disposizione in esame) che la pronunzia relativa alla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. impone la "previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare".

La necessità di "sentire" anche la p.o. tende, infatti, a garantire la completezza ed affidabilità del giudizio in ordine alla capacità satisfattiva delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato, avendo questa Corte evidenziato in relazione all'omologo istituto di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 che, ai fini della declaratoria estintiva, si richiede al giudice di "mettere in relazione le attività poste in essere dall'imputato con la gravità del fatto, per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta generai-preventiva del sistema, e cercando contemporaneamente di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell'offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l'ordinamento penale" ( Sez.

U., n. 33864 del 23/4/2015,P.C. in proc. Sbaiz, Rv. 264239 - 01). Muovendosi in detto solco la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che il giudice può escludere l'avvenuto integrale risarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, Rv. 274579 - 01; Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, Rv. 281204 - 01).

2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023