Cassation appeal dismissed for generic grounds due to lack of specific factual and legal arguments supporting the continuatio delicti claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on generic grounds without specific factual or legal arguments. The appellant argued that the lower court erred in rejecting the application of the continuatio delicti regime, claiming the defense could not have known the judgment became final before the trial concluded. The court rejected this, noting the appeal omitted essential details regarding the connection between the distinct criminal acts and the specific legal reasons for applying the combined punishment regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal must be specific and cannot be declared inadmissible merely because the lower court rejected a request for continuatio delicti; however, if the appeal fails to articulate the specific factual and legal grounds connecting the distinct crimes, it is deemed generic and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLPE GAETANO nato a BUTERA il 17/09/1962 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORT9APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LEONARDO NICOTRA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizioni; conclusioni ribadite con memoria del 13/10/2023.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 01/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 06/04/2022, che ha condannato Volpe Gaetano alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 635 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 , n. 2, cod. pen.).
2. Volpe Gaetano ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha rigettato il motivo relativo al riconoscimento della continuazione con il delitto di estorsione definitivamente accertato con la sentenza del 05705/2021. della Corte di appello di Caltanissetta, in quanto il difensore non avrebbe formulato la relativa richiesta al giudice di primo grado, benché la predetta condanna fosse già passata in giudicato, senza tuttavia tener conto che la discussione del rito abbreviato era avvenuta in data 12/01/2022 e solo la lettura del dispositivo era avvenuta successivamente al passaggio in giudicato della decisione su cui operare l'aumento in continuazione, ovvero in data 06/04/2022, e dunque ad un giorno di distanza dal passaggio in giudicato; la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non potesse richiedere conseguentemente per la prima volta in appello la applicazione del regime della continuazione.
In realtà la difesa non avrebbe potuto formulare tale istanza, atteso che la discussione si era già conclusa in data 12/01/2022 e, dunque, prima e non dopo il passaggio in giudicato della decisione che si voleva mettere in correlazione con la decisione impugnata per applicare il regime della continuazione; le date evidenziato rendono chiaro che la difesa non avrebbe potuto munirsi della sentenza con la attestazione del passaggio in giudicato prima della chiusura del giudizio di primo grado con la lettura del dispositivo in data 06/04/2022 ad un solo giorno di distanza dal passaggio in giudicato 3.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. In tal senso occorre osservare che il ricorrente, dopo aver ricostruito i diversi passaggi, ed i termini della decisione di appello, quanto alla richiesta applicazione del regime di cui all'art. 81 cod. pen., omette del tutto di evidenziare, con ciò articolando un motivo generico ed aspecifico, gli elementi che fonderebbero la richiesta di applicazione del regime della continuazione, specificando i caratteri delle diverse pronunce e gli eventuali collegamenti tra le stesse condotte imputate. In sosl:anza l'atto di impugnazione contiene semplicemente la richiesta di applicazione del regime della continuazione, senza alcuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggere tale richiesta, a prescindere dall'eventuale erronea considerazione dei tempi e modi del passaggio in giudicato di una delle decisioni da parte del giudice di merito (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, 2 912, Obambi, Rv,. 274471-01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, castaldo, Rv. 276748-01).
5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa