Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 48290/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 28/04/2022, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 02/12/2020 del Tribunale di Sciacca di condanna di Cesare Brusca e Rosa Di Giovanna alla pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno per il reato di indebita utilizzazione (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) di una carta libretto postale «intestata a Naso Maria Giovanna e Di Giovanna Leonardo» (rispettivamente, genitori dell'imputata Rosa Di Giovanna e suoceri dell'imputato, marito di questa, Cesare Brusca), commesso prelevando dalla stessa carta la somma di C 400,00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 48290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla seconda argomentazione della Corte d'appello di Palermo, si deve rilevare che, dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Fantauzzo che sono state testualmente riportate dai ricorrenti nel ricorso, risulta che la signora Naso «a volte era domiciliata con il marito e a volte era domiciliata con la figlia ed il genero», che essa «trasferiva letteralmente il proprio domicilio nell'abitazione di fronte alla casa» e che i rapporti tra i coniugi «non erano affatto buoni»; elementi tutti, i quali, in ogni caso, rendevano non implausibile che il denunciante Leonardo Di Giovanna potesse non sapere se la moglie avesse chiesto alla figlia di effettuare per lei il prelievo.

Parole chiave

Generato dall'IA
prelievo in contanti corruzione nell'esecuzione forzata truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale divieto di accettare regali pignoramento di crediti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRUSCA CESARE, nato a Partanna il 05/10/1969 DI GIOVANNA ROSA, nata a Castelvetrano il 19/02/1979 avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/04/2022, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 02/12/2020 del Tribunale di Sciacca di condanna di Cesare Brusca e Rosa Di Giovanna alla pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno per il reato di indebita utilizzazione (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) di una carta libretto postale «intestata a Naso Maria Giovanna e Di Giovanna Leonardo» (rispettivamente, genitori dell'imputata Rosa Di Giovanna e suoceri dell'imputato, marito di questa, Cesare Brusca), commesso prelevando dalla stessa carta la somma di C 400,00.

2. Avverso l'indicata sentenza del 28/04/2022 della Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, Cesare Brusca e Rosa Di Giovanna, affidato a un unico motivo, con il quale deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007, l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. I ricorrenti denunciano l'illogicità della motivazione con la quale la Corte d'appello di Palermo ha disatteso il loro motivo di appello con il quale avevano rappresentato che, posto che il conto corrente al quale afferiva la carta libretto postale era cointestato, oltre che a Leonardo Di Giovanna - che aveva sporto la denuncia - anche a sua moglie Maria Giovanna Naso, la quale viveva «in linea di massima separata dal marito», il contestato prelievo di € 400,00 era avvenuto con la carta della Naso, la quale, essendo anche «persona invalida», «aveva affidato alla figlia, presso cui in quel momento viveva, la sua carta di credito, indicando il PIN in un bigliettino (quello che è stato difatti consultato nel filmato) [tratto dal sistema di videosorveglianza dello sportello ATM] ed incaricandola del prelevamento» (le parti tra virgolette sono tratte dall'atto di appello dei ricorrenti).

Con tale atto di appello, i ricorrenti avevano anche lamentato che la Naso non fosse mai stata assunta a sommarie informazioni in ordine all'utilizzo della carta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è fondato. Posto che non è in contestazione che, come risulta dal filmato menzionato, i due imputati abbiano effettuato il contestato prelevamento della somma di € 400,00, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il sopra riassunto motivo di appello degli stessi imputati sulla base delle seguenti considerazioni:

a) nella denuncia che era stata sporta da Leonardo Di Giovanni (e che era stata acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti), «si precisa che né lui né la moglie avevano effettuato il prelievo in oggetto e che la carta era sempre rimasta sotto la di lui disponibilità e custodia»;

b) non era «stato provato [...] che i due coniugi fossero stati separati o che avessero vissuto in due distinte abitazioni, a fronte, comunque, del fatto che la carta era cointestata a entrambi»; c) «la generica deduzione circa il fatto che la Naso non sia stata sentita a chiarimento non tiene conto del fatto che le parti hanno prestato il consenso alla utilizzabilità della querela sporta dal Di Giovanni». Tale motivazione appare manifestamente illogica. Quanto alla prima delle citate argomentazioni della Corte d'appello di Palermo, il fatto che Leonardo Di Giovanni, nella propria denuncia, avesse dichiarato che né lui né la moglie avevano effettuato il prelievo e che la carta era sempre rimasta sotto la di lui disponibilità e custodia, logicamente non esclude che il prelievo - la cui materiale effettuazione da parte degli imputati, e non di Leonardo Di Giovanni né della moglie Maria Giovanna Naso, non era in realtà in contestazione - potesse essere stato effettuato con la carta non di Leonardo Di Giovanni, che, infatti, non aveva mai perso la disponibilità e custodia di essa, ma con altra carta della moglie di lui Maria Giovanna Naso, come era stato sostenuto dagli imputati nel proprio atto di appello, la quale, risultando cointestataria del conto corrente, ben avrebbe potuto effettivamente disporre, come nell'esperienza di solito accade, di una seconda carta, in aggiunta a quella del marito.

Quanto alla seconda argomentazione della Corte d'appello di Palermo, si deve rilevare che, dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Fantauzzo che sono state testualmente riportate dai ricorrenti nel ricorso, risulta che la signora Naso «a volte era domiciliata con il marito e a volte era domiciliata con la figlia ed il genero», che essa «trasferiva letteralmente il proprio domicilio nell'abitazione di fronte alla casa» e che i rapporti tra i coniugi «non erano affatto buoni»; elementi tutti, i quali, in ogni caso, rendevano non implausibile che il denunciante Leonardo Di Giovanna potesse non sapere se la moglie avesse chiesto alla figlia di effettuare per lei il prelievo.

Quanto alla terza argomentazione della Corte d'appello di Palermo, premesso che non si comprende per quale ragione la deduzione degli imputati in ordine alla mancata assunzione di sommarie informazioni da Maria Giovanna Naso si dovesse ritenere «generica», il fatto che gli imputati avessero concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento della denuncia che era stata sporta da Leonardo Di Giovanna non escludeva, anche per le ragioni che si sono dette nell'esaminare la seconda argomentazione della Corte d'appello di Palermo, la necessità, al fine di valutare la non implausibile ipotesi alternativa che era stata prospettata dagli imputati, di chiedere a Maria Giovanna Naso - cioè all'unica persona che era realmente in grado di farlo (e che, secondo quanto dichiarato dal maresciallo Fantauzzo, «non era affetta da deficit di tipo cognitivo») - la conferma o no di tale ipotesi, cioè della consegna della propria carta agli imputati perc:hé provvedessero, per suo conto, a effettuare il prelevamento; ipotesi che, peraltro, appariva confortata anche dal fatto che i due imputati erano risultati disporre del PIN della carta.

In definitiva, la sussistenza di una plausibile ipotesi alternativa, in quanto assistita da concreti riscontri logici nelle risultanze processuali - in particolare: possibile possesso, da parte di Maria Giovanna Naso, in quanto cointestataria del conto corrente, di una propria carta; possibile utilizzazione di tale carta da parte degli imputati; possibilità che il prelievo potesse essere stai:o effettuato dagli imputati, con la stessa carta, su richiesta della Naso - con la conseguente ambiguità degli elementi che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Palermo, avrebbero imposto, ad avviso del Collegio, un'effettivamente adeguata verifica dell'anzidetta ipotesi alternativa, anche in ossequio al canone secondo cui è necessario che l'imputato risulti colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo