Cassation court annuls appeal dismissal and declares crime extinguished by prescription due to procedural omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's order dismissing the prosecutor's appeal on the grounds of withdrawal. The lower court failed to address the defendant's separate appeal regarding a conviction for a minor offense, which the prosecutor had withdrawn. The supreme court ruled that because the charged crime was already extinguished by prescription, the lower court was obligated to declare this fact immediately rather than remand the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; When a crime is extinguished by prescription, the court must declare this fact immediately if the case is already ripe for judgment, rather than remanding for a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guerriero Gabriella, nata ad Agropoli (SA) il 23/09/1975 rappresentata ed assistita dall'avv. Massimiliano Paniz, di fiduc:ia avverso la ordinanza in data 27/04/2023 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Antonio Balsamo, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado senza pronunciarsi sull'appello proposto dall'imputata.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 27/04/2023 dichiarava inammissibile per rinuncia l'appello proposto dalla Procura generale di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 03/10/2018 pronunciata nei confronti di Gabriella Guerriero, dichiarando l'esecutività della sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Gabriella Guerriero, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale ha omesso ogni valutazione in merito all'appello ritualmente depositato in data 02/01/2019 in favore dell'imputata avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto la stessa in relazione al reato a lei ascritto per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.): in tal modo, alla stessa è stato impedito di vedersi riconosciuta una pronuncia di proscioglimento nel merito.
3. S'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di Guerriero Gabriella perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
4. All'imputata è stato attribuito il solo reato di cui al capo e (artt. 61 n 9, 81 cpv., 640, secondo comma n. 1, cod. peli, in relazione all'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992), commesso da settembre 2012 ad aprile 2014. La Corte territoriale ha omesso di pronunciare sull'appello proposto nell'interesse di Gabriella Guerriero. L'impugnazione proposta dall'imputato è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché resta del tutto insensibile alla rinuncia del pubblico ministero procedente all'impugnazione proposta dal suo Ufficio (Sez. 2, n. 9868 del 07/09/2000, Pezzuto, Rv. 216680).
Il reato attribuito alla ricorrente a tutt'oggi risulta prescritto, come incidentalmente già rilevato nell'ordinanza impugnata ("in data 22/04/2023 è intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale per fatti che sarebbero comunque estinti per prescrizione ..."): circostanza che impone l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione dello stesso, non essendo riscontrabili elementi di giudizio idonei a far ritenere l'esistenza di una prova evidente acclarante l'innocenza dell'imputata né, in generale, l'incontrovertibilità dell'insussistenza dei fatti e/o della loro attribuibilità esclusiva ad altri soggetti: detto accertamento potrebbe essere svolto solo in sede di merito ma, l'avvenuta rilevata prescrizione del reato, impedisce la richiesta pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dichiara che il reato è estinto per prescrizione. Così