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Ordinanza — n. 47950/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding penalty amount in plea bargain under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence and refusal to recognize generic mitigating circumstances in a plea bargain proceeding. The court ruled that once a penalty is agreed upon in a plea bargain, it cannot be unilaterally modified, and the appellant's waiver of other grounds precluded review of the mitigating circumstances denial.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the agreed penalty amount is inadmissible, and the waiver of other grounds bars review of the denial of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty amount review generic mitigating circumstances inadmissible cassation Italian criminal procedure attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Si afferma in giurisprudenza che, in terna di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Domenico Dello Iacono, di fiducia avverso la sentenza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si afferma in giurisprudenza che, in terna di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montagna Salvatore, nato a Napoli il 05/09/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Domenico Dello Iacono, di fiducia avverso la sentenza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/11/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, appellata da Salvatore Montagna, riduceva la pena inflitta al predetto nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.984 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Montagna, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare carenza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in terna di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Inoltre, l'avvenuta rinuncia a tutti i motivi, eccezion fatta di quelli aventi ad oggetto l'entità della pena base e gli aumenti a titolo di continuazione impedisce qualsivoglia sindacato sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'inammissibilità in parola è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R