Court corrects Cassation ruling to admit civil party to state-funded legal aid due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to its own prior judgment regarding the admission of the civil party to state-funded legal aid. The procedural outcome involved recognizing a mere material error in the previous decision's operative part where the admission was omitted. Consequently, the court amended the text to explicitly include the party's eligibility and the specific financial deduction for the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: A mere material error in the operative part of a judgment necessitates immediate correction to ensure the legal effect of the decision is fully realized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPONE MARINA nato a ALATRI il 02/04/1962 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.1 Letta l'istanza di correzione della sentenza dm questa Corte di cassazione del 14 marzo 2023 depositata dall'avv.to Antonio Cinelli quale difensore di Rapone Marina imputata ammessa al gratuito patrocinio; 1.2 ritenuto che per mero errore materiale nel dispositivo della predetta pronuncia è stata omessa l'indicazione dell'ammissione della parte civile Rapone Marina al patrocinio a spese dello Stato; 1.3 ritenuto che occorre procedere alla richiesta correzione trattandosi di mero errore materiale;
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte di cassazione il 14- 3-2023 n.14609/23 nel procedimento a carico di Visca Massimiliano aggiungendo dopo le parole "parte civile Rapone Marina" quelle:" ammessa al gratuito patrocinio" e dopo quelle "oltre accessori di legge" la dizione:" con distrazione a favore dello Stato". Roma, 9 novembre 2023 'IL CONSIGLIER'E EST. DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL r-1 DI