Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47948/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47948/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC ROBIN (CUI: 02060ND) nato a ROMA il 04/04/1992 avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1.1 Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 giugno 2023, applicava ad Hazdovic Robin la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Naccari, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 47948/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Naccari, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alla motivazione ritiro della domanda di revisione motivi di rigore domanda di ricusazione annullamento del lodo arbitrale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen
1.1 Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 giugno 2023, applicava ad Hazdovic Robin la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Naccari, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 129 cod.proc.pen
cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC ROBIN (CUI: 02060ND) nato a ROMA il 04/04/1992 avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 giugno 2023, applicava ad Hazdovic Robin la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Naccari, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014 - 01). n In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE Luci no peri ali DEPOSITATO IN CAN