Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47944/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of grounds to acquit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the plea bargain sentence by arguing the judge failed to evaluate conditions for acquittal. The defense argued this omission violated procedural rights, but the Court held such arguments are not permitted under the specific rules governing plea bargain appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on the alleged omission of the judge's evaluation of conditions for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds omission of evaluation acquittal conditions court costs award procedural exclusion de plano ruling accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Caricaterra, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANKOVIC PEDRAG nato il 18/04/1966 avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO NN FATTO 1.1 Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 19 dicembre 2022, applicava a Stankovic Predrag la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 ter, 624, 625, 497 bis cod.pen. allo stesso ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Caricaterra, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 IL CONSIGLIERE T. IL PRESIDENTE Luciani Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONnA SF_;:!ONE PENALE Il DIC. 2023 IL F