Italian Supreme Court revokes partial annulment allowing retrial on recidiva which bars prescription. Marasca's defense argued recidiva exclusion triggers prescription. Court found essential connection between aggravating circumstance and prescription limits. Judgment restores irrevocability of criminal responsibility finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy partially revoked its own partial annulment of a lower court decision regarding the defendant Marasca Domenico. Marasca's defense argued that excluding the recidiva aggravating circumstance would trigger the statute of limitations, extinguishing the crime already adjudicated in the first instance. The court determined that the recidiva conditionally affects the prescription period, creating an essential logical connection between the annulled part and the remaining judgment, thus invalidating the partial annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625 bis, cod. proc. pen.: In cases of partial annulment where an aggravating circumstance conditions the prescription period, the annulled and unannulled parts possess an essential connection, precluding the declaratory extinction of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MARASCA DOMENICO n. a Napoli 1'8/7/1977 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/1/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per la revoca parziale della sentenza n. 9388 del 17/1/2023 con conseguente eliminazione della declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sia nel dispositivo che nella parte motiva della decisione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9388/23 resa in data 17/1/2023, depositata il 6 marzo seguente, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, per quanto in questa sede rileva, annullava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del giorno 11/3/2022, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato Marasca Domenico per i reati ascritti ai capi S) e U) della rubrica, già riqualificati ai sensi dell'art. 73,comma 4, D.P.R n. 309/90, limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per nuovo giudizio sul punto. La sentenza rescindente dichiarava, a norma dell'art. 624 cod.proc.pen., la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del Marasca per i delitti contestati e ritenuti a suo carico.
2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore del Marasca, Avv. Antonio Cesarano, deducendo con unico motivo che la Corte di legittimità è incorsa in errore di fatto laddove ha dichiarato l'irrevocabilità della penale responsabilità del Marasca, pur avendo ritenuto fondate le censure in punto di sussistenza della recidiva, annullando la pronunzia impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Segnala, infatti, che l'eventuale accoglimento in sede di rinvio delle doglianze circa la sussistenza di detta aggravante e la conseguente esclusione comporterebbe la declaratoria di prescrizione dei reati, maturata già all'esito del giudizio di primo grado, come eccepito sia in fase d'appello che di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., demandando al giudice di rinvio di rivalutare la sussistenza della circostanza aggravante alla luce dei rilievi critici svolti a pag.
7. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, cornma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316- 01;
Sez. 3 , n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801 - 01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271934 - 01). 1.1 Il principio, anch'esso affermato da questa Corte e massimato nel senso che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Rv. 264815 - 01;
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep.2019, Rv. 274828 - 01) si riferisce alle ipotesi di circostanze aggravanti comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione, come chiarito da Sez. 6, n. 12717 del 31/1/2019, Rv. 276378- 01, secondo cui vale la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato.
2. Al fine della delimitazione dell'ambito di operatività riconosciuto al giudice del rinvio alla luce della formazione progressiva del giudicato è utile il richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che con l'espressione "parti" della sentenza l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 del nuovo cod. proc. pen. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto (Sez.
U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti e altri, Rv. 193419 - 01;Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 dep. 1991,P.g. in proc. Agnese Rv. 186165 - 01; in senso conforme Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106 - 01;Sez. 3, n.18502 del 08/10/2014, dep. 2015,Rv. 263636-01). Si è, inoltre, precisato che la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Rv. 284468 - 01;
Sez. 3 n. 18502/2014, cit.).
3. Nella specie, pur conseguendo l'errore denunziato ad un'inesatta applicazione dell'art. 624, comma 1, cod.proc.pen. che testualmente riconosce in caso di annullamento parziale autorità di giudicato alle parti della sentenza "che non hanno connessione essenziale con la parte annullata", la refluenza dello stesso nel perimetro dell'art. 625 bis cod.proc.pen. si collega alla svista percettiva consistita nella omessa considerazione del condizionamento sostanziale esistente tra la censura difensiva in ordine all'affermata sussistenza della recidiva qualificata e la denunziata perenzione dell'azione penale in caso d'esclusione già in primo grado, profilo coltivato dalla difesa che palesava l'intrinseca connessione tra l'oggetto dell'annullamento e la latitudine del disposto giudizio di rinvio in ragione dell'incidenza dell'aggravante sui termini di prescrizione dei reati giudicati.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n. 9388/23 emessa in data 17/1/2023 nei confronti di Marasca Domenico limitatamente alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità penale. Manda alla Cancelleria di eseguire la comunicazione del dispositivo alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il giorno