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Sentenza — n. 47942/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 61.6 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's reliance on intercepted conversations was generic and lacked sufficient evidence of his role in the extortion ring. The court rejected this, stating that the lower court's evaluation of evidence constitutes a matter of merit and requires only a manifest illogicality to be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 61.6 cod. proc. pen.; An appeal against a decision on the review of an order is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the evaluation of evidence is a matter of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality review of orders intercepted conversations matter of merit estorsione assegnatario aggiudicatario all'incanto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61.6 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 61.6 cod.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro
Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, deo. 2023, Vallepiano
Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, deo. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n.
Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio
Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona
257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non massimata).
Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasii
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCIONE MARCO nato a Giugliano in Campania il 21/02/1963 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Napoli Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

1. Marco Ascione, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza del 4 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

2. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art.192 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di reità. Il Tribunale, con motivazione apodittica e fondata su indizi privi del requisito di certezza, avrebbe affermato che il ricorrente, in principio vittima delle pretese estorsive avanzate dagli appartenenti al clan camorristico Amato-Pagano, con il tempo sarebbe diventato un concorrente esterno del sodalizio, affermazione che troverebbe fondamento nella frequenza e nell'importo dei versamenti che dimostrerebbe il suo ruolo di collettore delle somme versate da altri imprenditori taglieggiati dal clan camorristico.

Secondo i giudici di merito il ruolo svolto Oall'Ascione sarebbe comprovato dal contenuto di un foglio con il quale il boss Nappi avrebbe delegato il ricorrente a riscuotere le rate estorsive pretese dal sodalizio camorristico in cambio del mancato pagamento di tangenti da parte dell'Ascione stesso, affermazione del tutto congetturale in considerazione del mancato ritrovamento di tale scritto e della genericità delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. La difesa ha segnalato che l'Ascione, anche in data successiva alla redazione del documento, avrebbe continuato a pagare le tangenti in prima persona e non per conto di altri, affermazione che troverebbe fondamento nella circostanza che l'Ascione ed il suo sodale Rostan parlerebbero sempre in prima persona nel corso delle conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di identiche questioni poste con il riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice. La doglianza è improntata ad una valutazione degli indizi utilizzabili per la decisione del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Le doglianze si incentrano, in particolare, sul fatto che i giudici di merito abbiano posto a fondamento della decisione delle conversazioni intercettate ritenute dalla difesa generiche e non idonee a dimostrare la fattiva partecipazione dell'Ascione al sodalizio camorristico quale concorrente esterno. 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione priva di manifeste illogicità, ha indicato i significativi e convergenti elementi indiziari da cui inferire che l'Ascione ha posto in essere comportamenti concretizzanti una stabile partecipazione alle attività del clan camorristico Amato-Pagano.Dalle intercettazioni riportate in motivazione i giudici del riesame hanno desunto che VAscione forniva al clan informazioni sulle imprese incaricate di svolgere lavori edili in Melito e svolgeva la funzione di intermediario e collettore delle somme versate dagli imprenditori vittime di estorsione; compiti che il Tribunale ha ritenuto, con percorso argomentativo coerente con le risultanze indiziarie ed esente da illogicità manifeste, consapevolmente finalizzati al funzionamento del sistema estorsivo del sodalizio carnorristico ed alla conservazione e al rafforzamento della capacità operativa del clan di riferimento (vedi pagg. da 4 a 6 della ordinanza oggetto di ricorso). 1.2.

Quanto alle censure in ordine al contenuto, ritenuto generico dalla difesa, delle intercettazioni poste a fondamento delle decisioni dei giudici di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558;

Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, deo. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non massimata). La valutazione della rilevanza indiziaria dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasii, non massimata), ipotesi non riscontrabili nel caso in esame.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così