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Sentenza — n. 47939/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47939/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47939/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 13 febbraio 2023, che aveva disposto la misJura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Rizzo in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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articolo 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 393 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47939/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

Parole chiave

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sequestro conservativo diritto di essere arrestato sospensione dell'istruzione ricusazione del pubblico ministero azione di rivocazione del sequestro fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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articolo 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 393 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RIZZO ANTONIO nato a CARIATI il 23/05/1991 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI,, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. VITALIANO LEONE, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 13 febbraio 2023, che aveva disposto la misJura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Rizzo in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza di un'aul:onoma valutazione nell'ordinanza genetica, in merito sia alla gravità indiziaria, sia alle esigenze cautelari. Il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe infatti limitato a riprodurre testualmente le argomentazioni del Pubblico ministero richiedente. Il Tribunale del riesame, dal canto suo, avrebbe risposto alle censure dell'indagato con mere formule di stile, concludendo per la genericità della doglianza e per la possibilità di integrazione dell'apparato motivazionale in sede di riesame. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I giudici della cautela, sulla base di un'errata valutazione delle emergenze procedimentali, non avrebbero rilevato il totale difetto di uno specifico apporto causale da parte di Antonio Rizzo e, soprattutto, avrebbero trascurato la situazione giuridica sottesa ai rapporti tra indagati e persona offesa, che ben poteva configurare una pretesa legittimamente tutelabile davanti all'Autorità giudiziaria, imponendo pertanto la riqualificazione nel delitto di ragion fattasi ex art. 393 cod. pen. 2.3.

Il terzo motivo è diretto a contestare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso e dell'assenza di successive condotte rilevanti. 2.5. Il ricorrente ha poi presentato motivi aggiunti, cori i quali deduce la violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen.), poiché la contestazione cautelare non descrive una precisa e determinata condotta da lui posta in essere e tale da costituire un efficace contributo causale, né il Tribunale del riesame ha chiarito quale sia tale specifica condotta.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente rilevato, in primo luogo, come la richiesta di riesame non avesse ottemperato all'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita omissione di un'autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001; Sez. 1 , n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Ad abundantiam, acclarata l'insuperabile genericità della censura, è stato congruamente illustrato come l'ordinanza genetica evidenziasse esplicitamente in premessa il richiamo, per condivisione, alla richiesta cautelare e alle fonti di prova ivi illustrate, esplicitando poi, anche con differenziazione grafica, le proprie autonome riflessioni. Con queste riflessioni, il ricorrente non si confronta appieno, reiterando mere puntualizzazioni di passaggi motivazionali di identico tenore, e contestando la correttezza in iure - viceversa inoppugnabile - del provvedimento impugnato.

2. L'ordinanza impugnata, dopo avere illustrato nel dettaglio le modalità di perpetrazione del delitto (pp. 4-8), mette in adeguata evidenza la specifica posizione del ricorrente, sottolineando il suo coinvolgimento nell'episodio estorsivo, già richiamato passim in precedenza, a proposito in particolare dell'incontro preliminare con la persona offesa Ceraudo (p. 8), e rimarcando poi la successiva fruizione del terreno, insieme agli altri congiunti (p. 10). È del pari congruamente argomentata l'impossibilità di sussumere i fatti nell'ambito del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in difetto di una pretesa suscettibile di formare oggetto di un'azione giudiziaria: nessun rapporto, diretto o indiretto, intercorreva infatti tra la famiglia Rizzo e Domenico Ceraudo, legittimo aggiudicatario di un immobile espropriato ad Antonio Rizzo, classe 1952 (pp. 8-9).

Il motivo di ricorso risulta pertanto aspecifico, laddove non tiene conto delle corrette motivazioni espresse nell'ordinanza impugnata, non consentito, in quanto sollecita un'irrituale nuova ponderazione della piattaforma indiziaria, e comunque manifestamente infondato. Il motivo aggiunto - attinente alla presunta violazione dell'art. 292, lett. b), cod. proc. pen. per mancata compiuta descrizione del fatto - resta travolto dalla inammissibilità del motivo principale sulla gravità indiziaria ed è comunque manifestamente infondato, data l'adeguata illustrazione della condotta nell'imputazione provvisoria (ove si fa riferimento agli incontri de visu con Ceraudo).

3. La stringata e generica doglianza in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non è in grado di disarticolare la congrua argomentazione del Tribunale calabrese in ordine alla commissione del fatto con metodo mafioso, sicuramente evocativo, anche in ragione del contesto ambientale, della carica intimidatrice tipica e tradizionalmente riconosciuta della consorteria, nonché della conseguente coazione dell'imprenditore, ben conscio della caratura criminale dei Rizzo (pp. 9- 10).

4. Il Tribunale osserva che il solo decorso del tempo non risulta sufficiente ad elidere le esigenze cautelari emergenti dalle logiche mafiose alla base del delitto per cui si procede. La statuizione è coerente con l'orientamento di legittimità (a cui il Collegio intende dare continuità), per cui, anche nel caso di contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non rileva d'i per sé sola, per quanto attiene ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo, la distanza temporale tra l'applicazione della misura e i fatti contestati (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in