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Sentenza — n. 47931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for nullity regarding civil party standing and factual re-evaluation in criminal sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction and civil damages award against the Emilia Romagna Region. The defendants argued for nullity based on the Region's lack of standing and the appellate court's improper re-evaluation of facts regarding tax fraud. The court rejected these claims, stating that the lower courts had thoroughly examined the evidence and that the appeals merely sought a new factual assessment, which is a matter of merit reserved for the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals challenging a judgment on grounds of nullity for erroneous application of law or apparent motivation are inadmissible if they essentially request a new evaluation of factual elements already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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nullity of judgment civil party standing factual re-evaluation appeal inadmissibility criminal sentencing irregolarità finanziarie truffa in materia di prestazioni inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: - nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 125 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 74 cod. proc. pen.
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 cod.proc.pen., non sussistendo la legittimazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione di parte civile; erronea applicazione del DL 6-6-2012 n.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'Avv.to Beatrice Capri nell'interesse dell'Alberghini, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità dell'impugnata sentenza ex art.
art. 74 cod.proc.pen
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 cod.proc.pen., non sussistendo la legittimazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione di parte civile; erronea applicazione del DL 6-6-2012 n.
art. 2697 cod.civ
per avere la corte di appello in violazione dell'art. 2697 cod.civ.
art. 125 cod. proc.pen
in relazione all'art. 125 cod. proc.pen.
art. 316 ter cod.pen
quanto alla qualificazione dei fatti ex art. 316 ter cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALBERGHINI GIANLUCA nato a CENTO il 19/05/1969 GARUTTI CRISTIANO nato a CENTO il 23/07/1982 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. uditi i difensori avvocato VICOLI DANIELE per la parte civile che deposita conclusioni e nota spese nei confronti dell'imputato GARUTTI Cristiano, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con conferma della sentenza e delle statuizioni civili. L'avvocato MICOLETTI DARIO chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato CAPRI BEATRICE si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 8 novembre 2021, depositata il successivo 7-11-2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Ferrara che aveva condannato alle pene di legge Alberghini Gianluca e Garutti Cristiano in quanto ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110-640 bis cod.pen.. In accoglimento dell'appello della parte civile Regione Emilia Romagna gli imputati venivano condannati anche al risarcimento del danno patrimoniale da determinarsi in separata sede civile. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'Avv.to Beatrice Capri nell'interesse dell'Alberghini, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 cod.proc.pen., non sussistendo la legittimazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione di parte civile; erronea applicazione del DL 6-6-2012 n. 74 nella parte in cui assegnava alla R-esidenza del Consiglio dei Ministri e non alla Regione il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma; si rappresentava in particolare che la Regione aveva svolto un ruolo meramente amministrativo agendo quale mera delegata; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. per avere la corte di appello in violazione dell'art. 2697 cod.civ. erroneamente riformato la sentenza di primo grado in punto riconoscimento alla parte civile del danno da sviamento delle funzioni benchè non provato; si lamentava al proposito la genericità della motivazione sul sostenimento di costi da parte della regione pur in assenza di qualsiasi prova specifica; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod. proc.pen. per motivazione apparente rispetto alle argomentazioni difensive formulate sul profilo del danno all'immagine riconosciuto in favore della parte civile Regione Emilia Romagna; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei fatti ex art. 316 ter cod.pen. posto che l'Alberghini avendo utilizzato fatture palesemente false ed aveva fatto ricorsi a documenti privi di qualsiasi idoneità decettiva; dall'analisi della procedura risultava che l'erogazione veniva assicurata a fronte di autocertificazioni del richiedente mentre i controlli operati dalla struttura amministrativa erano avvenuti a distanza di tempo dalla liquidazione dei primi SAL; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio posto che avuto riguardo al momento di consumazione dei fatti la pena minima andava individuata in anno 1 di reclusione e non anche in quella di anni 2 cui aveva fatto riferimento la corte di appello. Con un secondo ricorso dell'Avv.to Scaglione si deducevano i seguenti motivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. nell'interesse dell'Alberghlini: nullità della sentenza ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. nella ini:erpretazione del dolo di concorso nell'ipotesi delittuosa; errata ricostruzione dell'elemento soggettivo e travisamento della prova avente carattere di decisività quanto alla veridicità delle fatture; si lamentava in particolare che i giudici di merito nulla avevano riferito circa la consapevolezza di Alberghini della falsità delle fatture emesse da Garutti per conto di La Fenice nonché dell'assenza di dimostrazione di un previo concerto; si esponeva ancora che le conclusioni della corte di appello sul punto erano in contrasto con l'esito del controllo effettuato da Invitalia il 6-8-13 quando era stata attestata positivamente la \( realizzazione degli interventi; aveva ancora errato il giudice di appello nel ritenere tale controllo di Invitalia meramente formale amministrativo; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. poiché la corte di appello nella ricostruzione dell'elemento soggettivo era incorsa in manifesta illogicità ritenendo che i pagamenti effettuati da FAR a La Fenice fossero sintomatici del dolo concorsuale; difatti il pagamento di cospicue somme, costituenti parte delle fatture, evidenziavano la buona fede dell'imputato; né tali pagamenti erano obbligati alla luce del contenuto della normativa che veniva ricostruito così che il ragionamento della corte era illogico; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità nella parte in cui si era ritenuto non provato che il ricorrente avesse fatto accesso a mutui per sostenere il pagamento delle fatture di La Fenice; sul punto si deduceva travisamento della prova stante che dalla documentazione prodotta risultava l'ottenimento di mutui e finanziamenti che venivano riepilogati; - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio per avere la corte di appello errato nella individuazione del quadro edittale in vigore all'epoca di commissione dei fatti 1.3 L'avv.to Alberto Bova per Garutti deduceva con un unico motivo qui riassunto: violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.peri., sussistenza di indebita percezione ex art. 316 ter cod.pen. e non anche ex art. 640 bis cocl.pen., errata interpretazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 20123, travisamento della prova dichiarativa del teste Mingani, Dirigente della Regione responsabile della definizione e concessione dei contributi. Posto che nella fattispecie di truffa l'atto di disposizione patrimoniale è causato da induzione in errore ed invece nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter il fatto si riduce all'ottenimento di una erogazione senza che sia stato prodotto alcun errore, ed il pagamento segue l'affidamento delle dichiarazioni del privato„ il fatto specifico doveva essere ricondotto a tale seconda ipotesi perché il contributo post-sisma era avvenuto sulla base della sola presentazione della documentazione ritenuta falsa; aveva errato la corte di appello nel ricostruire il presunto errore indotto della P.A. posto che il sistema si fondava sulla perizia giurata sull'esistenza della lesione immobiliare e l'ammontare della stessa; a seguito della stessa si procedeva alla liquidazione con riserva di eseguire successivi controlli di verifica; l'istruttoria preliminare la liquidazione aveva carattere meramente formale ed era diretta soltanto ad accertare i requisiti di ammissibilità e completezza ed in tale fase non era necessario inviare le fatture mancando qualsiasi vaglio di veridicità delle stesse; l'erogazione del contributo era quindi automatico ed i controlli erano demandati ad una fase successiva peraltro regolati da altra disciplina dettata dal cd. decreto controlli; a conferma della correttezza di tale ricostruzione veniva richiamata la deposizione del teste Mingani secondo cui solo a seguito del saldo finale si procedeva al sopralluogo finalizzato a verificare la realizzazione degli interventi e tutti i SAL non precedevano il sopralluogo; tale dichiarazione decisiva risultava pertanto travisata avendo rilevato l'assenza di una fase procedimentale nell'ambito della quale l'amministrazione, valutava la veridicità delle fatture presentate per i rimborsi post sisma così che mancava qualsiasi induzione in errore del pubblico ufficiale erogante e conseguentemente non poteva qualificarsi il fatto ex art. 640 bis cod.pen. 1.4 Con dichiarazione resa a verbale di udienza il difensore e procuratore speciale della parte civile dichiarava di revocare la costituzione nei confronti del solo imputato Alberghini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Entrambi i ricorsi appaiono proposti per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della pronuncia di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti e devono, pertanto essere dichiarati inammissibili. Va in primo luogo sottolineato come tutte le doglianze avanzate in punto legittimazione alla costituzione di parte civile della Regione Emilia Romagna nell'interesse di Alberghini appaiono travolte dalla revoca della costituzione avvenuta nella udienza dinanzi a questo giudice di legittimità. 2.2 Manifestamente infondate appaiono poi tutte le doglianze avanzate in punto qualificazione giuridica dei fatti avanzate sia nei ricorsi dei difensori dell'Alberghini che del Garutti; ed invero, quanto alla prospettata riconducibilità dei fatti all'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen., va ricordato come la suddetta norma costituisca fattispec:ie residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod.pen.; il principio risulta, innanzi tutto, dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640 bis cod.pen..

Così che l'interprete per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti deve dapprima escludere l'ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato; ove quindi sussistano sia gli artifici e raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640 bis cod.pen.. Detto principio risulta inequivocabilmente affermato dalle Sezioni Unite in quella pronuncia (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 - 01 Carchivi) peraltro citata anche nei ricorsi che in motivazione espressamente precisa come "la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento de/legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stata o dell'Unione europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità.

Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004;

Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969) Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabílità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve fare concludere per la manifesta infondatezza della doglianza in punto qualificazione giuridica poiché, dalla pacifica ricostruzione dei fatti, risulta che l'importo del risarcimento post sisma risultava liquidato dalla pubblica amministrazione a seguito della trasmissione di false fatture da parte della società dell'Alberghini rilasciate da altra società riconducibile al Garutti.

Sicchè nel caso in esame come già rilevato con doppia pronuncia conforme dai giudici di merito correttamente il fatto veniva qualificato ex art. 240 bis cod.pen.. 2.3 Del tutto reiterativi appaiono poi i motivi avanzati nel ricorso Avv.to Scaglione in ordine al dolo di concorso; si è attribuito al supposto travisamento dei pagamenti effettuati da Far srl a La Fenice ovvero ai mutui sostenuti dalla prima società un assunto decisivo del tutto inconferente rispetto alla complessiva ricostruzione dei giudici di merito; con le ampie valutazioni espresse alle pagine 17 e seguenti ed alla pagina 30 in particolare, il giudice di appello dopo avere minuziosamente ricostruito le modalità di esecuzione dei lavori, le opere effettuate, le copie delle fatture false trasmesse per l'ottenimento dei contributi post sisma, è pervenuto alla conclusione, del tutto priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, della sussistenza del dolo concorsuale nella condotta anche di Alberghini posto che era proprio quest'ultimo soggetto che aveva trasmesso fatture per operazioni inesistenti.

Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.4 Anche i motivi avanzati in punto determinazione della pena in entrambi i ricorsi nell'interesse dell'Alberghini appaiono manifestamente infondati; ed invero nel caso in esame la pronuncia di primo grado ha espressamente indicato, con specifica osservazione svolta a pagina 41, che la gravità dei fatti imponeva discostarsi dai minimi edittali; a fronte di tale specifica argomentazione svolta nella pronuncia del tribunale l'atto di appello richiedeva il contenimento della pena nei minimi asserendo un ruolo secondario dell'Alberghini nella consumazione dei fatti privo certamente di qualsiasi concreto riscontro e nulla riferiva in relazione al grave danno patrimoniale con ingente profitto illecito che era stato posto in essere, così scadendo nel vizio di inammissibilità per aspecificità.

In ogni caso, il generico riferimento ai minimi edittali della sentenza di appello può ben essere inteso quale pena prossima ai minimi senza alcuna violazione di legge essendosi anche fatto riferimento nella negazione delle attenuanti generiche a plurime circostanze di fatto quali la complessità dell'ordito artificioso e la cospicua entità delle somme oggetto delle condotte decettive, ugualmente valide ex art. 133 cod.pen.. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili alnof-ma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato Garutti Cristiano alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Emilia Romagna che liquida in complessivi C 3686,00 oltre accessori di legge. Ro