Sentenza — n. 47930/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERESOLI RINALDO nato a CANNOBIO il 07/03/1965 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 47930/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2022, confermava la pronuncia del medesimo tribunale datata 14-9-2021 che aveva condannato Ceresoli Rinaldo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Patacconi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta tempestività della querela. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa trasmetteva verbale di remissione di querela della parte civile ritualmente accettata dall'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERESOLI RINALDO nato a CANNOBIO il 07/03/1965 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2022, confermava la pronuncia del medesimo tribunale datata 14-9-2021 che aveva condannato Ceresoli Rinaldo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Patacconi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta tempestività della querela. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa trasmetteva verbale di remissione di querela della parte civile ritualmente accettata dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 L'intervenuta remissione di querela impone la declaratoria di estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite di questa corte la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto ,Der remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 9 novembre 2023 !IL CONSIGL ERE EST. zio. P IL PRE IDENTE Lucia pedali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEr"-