Italian Court dismisses cassation appeals against aggravated robbery and receipt convictions for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Michael Veneziano and Federico Colombi inadmissible. The defense argued for reclassification of charges and violations of the rehabilitative function of punishment, while the prosecution contended the evidence was sufficient. The court rejected these arguments, finding the appeals lacked substantive grounds or constituted an impermissible re-evaluation of proven facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate lower court reasoning, lack specific grounds for cassation, or constitute an impermissible re-evaluation of proven facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VENEZIANO MICHAEL nato a SEGRATE il 19/10/1999 COLOMBI FEDERICO nato a MILANO il 22/12/1998 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dei difensori di VENEZIANO MICHAEL, Avv. VALERIA PERFETTO e RONNIE BASILE, i quali hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio 2023, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto Veneziano Michael e Colombi Federico responsabili del reato di rapina aggravata (capo a), furto aggravato (capo c) e ricettazione (capo d), ed il solo Veneziano di ricettazione (capo b); avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 1.1 I difensori di Veneziano Michael contestano la qualificazione giuridica del reato di rapina ed eccepiscono la violazione del principio della funzione rieducativa della pena per manifesta non conformità tra sanzione ed offesa: in particolare, avrebbe dovuto essere ritenuta integrata la fattispecie di furto aggravato, viste le modalità del fatto (uso di giubbotto con la scritta "Polizia" per fermare il conducente della Porsche sottratta, finta perquisizione ai danni dello stesso e uso di targhe diverse sulla secondos.autovettura con la quale gli imputati si erano allontanati) e che non erano state poste in essere condotte violente o di particolare aggressività. 1.2 Quanto alla ricettazione di cui al capo d), Veneziano aveva spiegato in udienza che le targhe oggetto del reato erano state da lui staccate da una Alfa Mito poco prima di porre in essere i fatti di cui al capo a) dell'imputazione, spiegazione compatibile con le dichiarazioni rese dall'utilizzatore del veicolo, che aveva denunciato di avere subìto il furto delle targhe tra le 20 del 30.11.2021 e le 14.45 dell'1.12.2021 (le targhe erano state utilizzate per la contestata rapina prima delle 1.18 dell'1.12.2021). 1.3 I difensori evidenziano la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alle imputazioni di cui alle lettere b) e c) dell'imputazione: quanto alla ricettazione, non vi era alcuna prova che Veneziano avesse voluto o quantomeno cercato di trarre profitto dalla patente e dalla tessera ATM di cui al capo di imputazione, né che avesse ricevuto tale documenti, che erano in un veicolo di proprietà della madre dell'imputato ed utilizzata da tutta la famiglia, né che i documenti fossero oggetto di furto; stesse lacune motivazionali vi erano per quanto atteneva al furto aggravato del bancomat e del PC portatile di proprietà di Anelli Benedetta Nicolina, visto che Veneziano era stato riconosciuto solo al 60%, nel veicolo in uso a Veneziano non era stato trovato il PC portatile, e la versione dei fatti della persona era inattendibile.
2. Propone ricorso il difensore di Colombi Federico. Th f 2.1 Il difensore contesta la qualificazione giuridica della rapina di cui al capo a), visto che minaccia era stata ritenuta integrata dall'avere gli imputati, fingendosi agenti di polizia, perquisito la persona offesa intimandogli poi di allontanarsi dall'autovettura, senza considerare che "simulare la qualità di pubblico ufficiale", come previsto dalla norma codicistica, non ricomprendeva solo l'essere travisati con le caratteristiche del pubblico ufficiale, ma anche comportarsi come tale, ricalcando quindi esattamente la qualificazione giuridica degli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen. 2.2 Con riferimento al furto di cui al capo c), il difensore osserva che la Corte di appello aveva omesso di considerare jer le dichiarazioni e del coimputato Veneziano e la versione contraddittoria della persona offesa Anelli, che prima aveva dichiarato che il computer era nello zaino, che si trovava nella sua camera, indicando la possibilità che il computer le fosse stato sottratto in treno a al supermercato, e poi, nel seguito di denuncia, aveva sostenuto che lo zaino con il computer era in soggiorno (dove si trovavano gli imputati); inoltre, il difensore rileva che unico elemento che aveva portato al riconoscimento della responsabilità di Colombi era la sua presenza nella casa della Anelli, osservando che la carta di credito non era stata trovata nella sua disponibilità - come la tessera ATM di cui al capo b), per la quale infatti Colombi non era imputato- e che dalla stessa non era stato prelevato alcunchè. 2.3 Il difensore, premesso che gli imputati erano stati condannati per la ricettazione della targa apposta sulla autovettura utilizzata dagli imputati, rileva che Veneziano aveva dichiarato di avere personalmente staccato le targhe di cui al capo d) da una Alfa Romeo Mito lo stesso giorno in cui erano state rinvenute, per cui il reato avrebbe dovuto essere qualificato quale furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Veneziano Michael deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo a), questo Collegio intende ribadire che "integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione. (Fattispecie in cui gli imputati, agendo in 3 , autostrada con la tecnica dei c.d. falsi poliziotti, avevano effettuato perquisizioni finalizzate alla ricerca di beni da sottrarre alle vittime, avvalendosi di uno strumento tipo metal detector)" (Sez.2, n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei e altri, Rv. 266751; vedi anche Sez.2, n. 948 del 16/12/2009, dep. 13/01/2010, Orefice, Rv. 246265). 1.2 Relativamente al reato di cui al capo b), seguendo l'ordine dei capi di imputazione, il motivo di ricorso è meramente reiterativo di quello già proposto in appello, e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come nessuna spiegazione :sia stata fornita da Veneziano sul possesso della patente e della tessera ATM oggetto di furto, per cui è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (vedi Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, PG in proc.
Kebe Rv. 270120). 1.3 Anche relativamente al reato di cui al capo c) non vi è alcun confronto con la sentenza impugnata nella parte in cui rileva che il ric:onoscimento solo al 60% di Veneziano da parte della persona offesa Anelli è superato dal fatto che Veneziano ha ammesso di essersi recato presso la casa della Anelli (vedi dichiarazioni di Veneziano riportate alle pagine 11 e 12 della sentenza di primo grado); decisivo poi è il fatto che il bancomat sottratto alla Anelli è stato ritrovato nel veicolo in uso a Veneziano. 1.4 Quanto infine alla richiesta riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo d) in quello di furto, deve rilevarsi la carenza di interesse del ricorrente, posto che il reato di furto pluriaggravato (ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen., violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede) è punito con pena edittale più alta rispetto alla ricettazione.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Colombi Federico deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso si richiamano le considerazioni già espresse a proposito dell'analogo motivo proposto nell'interesse di Veneziano. 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è generico nella parte in cui richiama un verbale di denuncia non prodotto e contesta le dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è stata ben motivata dai giudici di merito, senza considerare che la carta bancomat di cui è stato denunciato il furto è stata rinvenuta nel veicolo sul quale si trovava Colombi, che era presente nell'appartamento della persona offesa Anelli insieme a Veneziano; il motivo si traduce pertanto in una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie. 2.3 Per il terzo motivo di ricorso, si richiama quanto sopra precisato relativamente all'analogo motivo proposto nell'interesse di Veneziano.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti privata che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma