Cassation court dismisses appeals against sentencing reduction as inadmissible due to improper grounds under Article 599-bis. The court rejects arguments regarding recidivism and penalty reduction limits. Appeals must focus on specific procedural defects or lack of consent. The decision establishes strict admissibility criteria for post-sentencing appeals. Recidivism claims and sentencing errors are excluded from review. Only specific procedural flaws allow cassation intervention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Alfio Barbagallo and Enrico Tornabene inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a sentencing reduction granted in second instance, arguing issues regarding recidivism and the maximum allowable penalty reduction. The court ruled that such grievances are inadmissible because they do not fall within the limited scope of review permitted for appeals under Article 599-bis. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and fines for their improper legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are admissible only for specific grounds such as lack of consent or procedural defects, excluding general complaints about sentencing logic or omitted recidivism evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1) BARBAGALLO ALFIO nato a ACIREALE il 10/02/1979 2) TORNABENE ENRICO nato a ACIREALE il 25/08/1965 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, sei mesi di reclusione e ottocento euro di multa la pena inflitta in primo grado ad Alfio Barbagallo e a Enrico Tornabene per il reato di rapina aggravata in concorso, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante.
2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, quanto alla mancata esclusione della recidiva (ricorso Barbagallo) e alla riduzione della pena non nel massimo consentito in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (ricorso Tornabene).
3. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).4.
Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cos