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Sentenza — n. 47890/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via plea agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47890/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously entered into a plea agreement regarding the legal qualification of the facts. The appellant argued that the lower court incorrectly classified the crime as theft rather than receiving stolen goods and sought a lighter sentence. The Court ruled that by agreeing to the terms of the plea, the appellant waived the right to challenge the legal characterization of the offense in the subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 599 c.p.p.: A plea agreement on appeal terms implies a waiver of all further grievances regarding legal qualification, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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plea agreement legal qualification cassation appeal waiver of rights inadmissible appeal furto aggravato aggravamento della pena ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E CONSIDERATO IN DHRITTO 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 599 c.p.p.
E CONSIDERATO IN DHRITTO 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Veccereloque Pereloque Manuel, nato a Catanzaro il 18/06/1987, avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DHRITTO 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione ed altro, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in furto anziché in ricettazione e per quanto inerente alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis co.d. proc. pen., volto a .censurare la qualific:azione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 2.2.

Per altro verso, il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale. Tale censura non può trovare ingresso, atteso che attraverso il concordato sulla pena l'imputato ha rinunciato al motivo con il quale aveva chiesto la determinazione della pena in misura inferiore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio eltra • DEPOSITATO IN IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE30 NOV. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO RIO Claudia CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE 113,„ úsuA, fruckAu e) 5`5 d,')'\)_c_ j?kziouàu b,.%. 2fJn1) n_A) vakx, QI C - cS00G Ai A WA 2* I 5\)0\1.z, ‘2,k oke,e' -eyult PePATZiti9h e3o R, \kkb Va' euk Ato \r,_& eks5243ve, ctwms Aki-x uk_ ft,c) U:23 t V\ b. QA' V /Pece= e E-- Lum-, . \A.d_eA) Lo Qu G (\ hkis)3 f\M \ku Ae, Qgi fvv\ Xu u) Cc/ 40A\ bkt(2./4 i2A.SZik-9- n---\ \--n ()t'3,,u,1 1(1