Ordinanza — n. 47889/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Tortorelli Giuseppe, nato a Matera il 19/05/1965, avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso per cassazione il ricorrente si duole, personalmente, del provvedimento del Tribunale di Matera inerente alla nomina di un difensore di ufficio, che egli assume essere incompatibile ad assumere l'incarico. Oltre al fatto che il provvedimento del Tribunale non è impugnabile, il ricorso è inammissibile anche perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa • delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Tortorelli Giuseppe, nato a Matera il 19/05/1965, avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso per cassazione il ricorrente si duole, personalmente, del provvedimento del Tribunale di Matera inerente alla nomina di un difensore di ufficio, che egli assume essere incompatibile ad assumere l'incarico. Oltre al fatto che il provvedimento del Tribunale non è impugnabile, il ricorso è inammissibile anche perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa • delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore Il Pr sidente Giuseppe Sgadari SergiBeltF DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 3 NOV