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Sentenza — n. 47886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order allowing new evidence to revoke confiscation, remanding for retrial due to procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order that had revoked a confiscation measure based on new documentary evidence. The appellant argued these documents were pre-existing and should not qualify as new proof, while the defense claimed they were discovered after the preventive procedure concluded. The court found the lower court's reasoning flawed regarding the imputability of the delay in producing evidence, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159; In confiscation proceedings, evidence is considered new if it arises after the preventive procedure or if pre-existing but discovered without fault, excluding evidence deducible yet not presented unless force majeure prevented it.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation prevention new evidence rule procedural imputability revocation of measure documentary proof Cassation annulment preventive confiscation assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159
1 L'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione de beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel procedimento a carico di: Scinardo Mario Giuseppe, nato a Capizzi il 20/02/1965, avverso l'ordinanza del 21/03/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 13 ottobre 2020, ha revocato la confisca di beni mobili ed immobili che era stata disposta ed 2020, ha revocato la confisca di beni mobili ed immobili che era stata disposta ed era divenuta definitiva nel procedimento di prevenzione a carico di Scinardo Mario Giuseppe, conclusosi il 20 giugno 2013. La Corte ha ritenuto che, attraverso prove nuove di natura documentale, costituite dagli attestati della AGEA sulla percezione di contributi da parte dello Scinardo negli anni 1987-1997, inerenti all'attività della sua vasta azienda agricola, il proposto fosse riuscito a dimostrare la legittimità degli acquisti dei beni oggetto di confisca, ritenuti proporzionati alla sua capacità economica nel periodo di interesse.

2. Ricorre per cassazione l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Deduce:

1) violazione di legge per non avere la Corte rispettato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto impedire di qualificare come prove nuove i documenti prodotti dalla difesa dello Scinardo a sostegno della richiesta di revoca della confisca, trattandosi di prove preesistenti deducibili e non dedotte nel procedimento di prevenzione già definito per mancanza di diligenza da parte dell'interessato, trattandosi di contributi percepiti dall'azienda agricola dello Scinardo successivamente oggetto del provvedimento ablativo e, dunque, nella sua disponibilità;

2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto che gli acquisti dei beni dello Scinardo fossero proporzionati alla sua capacità economica, senza tenere conto del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente che impediva di utilizzare il criterio cosiddetto della stratificazione dei redditi, ponendosi a riferimento il momento in cui il bene o i beni erano entrati nel patrimonio dell'interessato. Si dà atto che nell'interesse di Scinardo Mario Giuseppe sono state depositate delle note difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. E' fondato il primo motivo di ricorso. 1 L'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca). La sentenza di annullamento con rinvio emessa nell'ambito del presente procedimento, sebbene precedente alla statuizione delle Sezioni Unite, non si pone con essa in contrasto, poiché introduce nella propria motivazione, a proposito delle ragioni dell'annullamento, la circostanza che il provvedimento cassato non avesse chiarito se la mancata deduzione nel procedimento di prevenzione dei documenti prodotti dalla difesa dello Scinardo in sede di successiva richiesta di revoca della confisca, potesse dipendere o meno da una "valida ragione giustificativa" (fg. 5 della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 13 ottobre 2020).

In tal modo, la sentenza rescindente ha anticipato il criterio ermeneutico fatto proprio dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite Lo Duca, prima citata, ammettendo il caso che la prova nuova, nella materia in esame, potesse essere costituita anche da una prova preesistente, non valutata nel procedimento di prevenzione e la cui mancata allegazione in quella sede non fosse da attribuirsi ad una condotta imputabile al ricorrente. 1.2. Tuttavia, nello stabilire se la tardività della nuova documentazione allegata dall'interessato fosse stata a lui imputabile, la Corte di appello rende una motivazione apparente e non in linea con la sentenza rescindente a proposito dell'esame della valida ragione giustificativa del ritardo nella produzione documentale, in quanto si trattava di documentazione proveniente dallo stesso interessato, della quale egli era a conoscenza in quanto relativa a contributi agricoli percepiti negli anni attraverso il sistema bancario (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 13 ottobre 2020).

Tanto impone un nuovo esame della questione, con assorbimento in questa sede del restante motivo di ricorso. P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presiden e Giuseppe Sgadari Sergio Belt `(swb 'OA