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Sentenza — n. 47884/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47884/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Novara il 12 giugno 2020, condannava Davide Tardani per il reato di truffa, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela ritualmente accettata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61, primo comma, n. 7, cod. pen. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela ritualmente accettata.

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale restituzione del termine scaduto condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARDANI DAVIDE nato a NOVARA il 07/12/1967 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela; udito il difensore avv. Vittorio Cocito, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Novara il 12 giugno 2020, condannava Davide Tardani per il reato di truffa, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela ritualmente accettata.

3. Il delitto di truffa semplice è estinto per remissione della querela ex art.152 cod. pen., contestualmente accettata dall'imputato in data 12 giugno 2023, con atto sottoscritto dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria. La remissione della querela determina l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Per altro verso, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584;

Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, del codice di rito. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in dat