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Ordinanza — n. 47669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) ANTONEMI JONNI n. a Moncalieri il 13/12/1979 2) ANTONEMI BENVENUTO n. a Novi Ligure il 21/9/1977 3) IUSSI VITTORIO n. a Pinerolo il 24/1/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/5/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: con unico atto, nell'interesse di Antonemi Jonni e Antonemi Benvenuto 2.1 la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi 5,10,17 con riguardo alla mancata rilevazione dell'assenza di condizione di procedibilità ex art. 129 cod.proc.pen. nell'interesse di lussi Vittorio 2.2 la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione disdetta in periodo di prova clausola di coscienza revoca del concordato disdetta per rappresaglia clausola di solidarietà

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: con unico atto, nell'interesse di Antonemi Jonni e Antonemi Benvenuto 2.1 la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) ANTONEMI JONNI n. a Moncalieri il 13/12/1979 2) ANTONEMI BENVENUTO n. a Novi Ligure il 21/9/1977 3) IUSSI VITTORIO n. a Pinerolo il 24/1/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/5/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cuneo e in accoglimento del concordato tra le parti, determinava -in anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 4.933,00 di multa la pena inflitta a Antonemi Jonni per i delitti ascrittigli ai capi 1,2,3,4,5,10,11,15,17; -in anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 4,733,00 di multa la pena inflitta a Antonemi Benvenuto per i delitti ascrittigli ai capi 2,3,4,5,10,11,15,17; - in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta a lussi Vittorio per il reato ascrittogli sub 15).

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: con unico atto, nell'interesse di Antonemi Jonni e Antonemi Benvenuto 2.1 la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi 5,10,17 con riguardo alla mancata rilevazione dell'assenza di condizione di procedibilità ex art. 129 cod.proc.pen. nell'interesse di lussi Vittorio 2.2 la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglìanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102- 01;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Con riguardo ai ricorsi Antonemi deve aggiungersi che la difesa sollecita, peraltro, un sindacato di merito, che esula dall'ordinario perimetro del sindacato di legittimità, attraverso l'allegazione dei verbali delle pp.00.,nonostante i giudici d'appello abbiano ammesso il concordato previa declaratoria di improcedibilità per difetto dì istanza punitiva in relazione a plurime fattispecie ascritte.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La consigli