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Ordinanza — n. 47666/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47666/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da PERRA SIMONE n. ad Aprilia il 20/3/1996 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 22/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, applicava a Perra Simone in relazione ai plurimi reati di rapina aggravata in rubrica ascrittigli, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 47666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale remissione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da PERRA SIMONE n. ad Aprilia il 20/3/1996 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 22/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, applicava a Perra Simone in relazione ai plurimi reati di rapina aggravata in rubrica ascrittigli, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, 09, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Nella specie le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche a fronte del compendio investigativo richiamato e della confessione resa dal ricorrente.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle