Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47662/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47662/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione proposta dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare in corso o la sua sostituzione con altra meno afflittiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 300 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47662/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va aggiunto che un ulteriore elemento idoneo a rafforzare la proposta ricostruzione è desumibile dall'art. 310 cod. proc. pen., che legittima all'impugnazione «de libertate» il solo imputato (o il suo difensore) e non anche il condannato, nel presupposto che la sentenza definitiva di condanna a pena detentiva eseguibile dia ingresso ad una fase ontologicamente incompatibile con la tipica verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 - 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale mantenimento della carcerazione preventiva carcerazione cautelativa abbandono del procedimento penale modifica di misure cautelari misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 300 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Va aggiunto che un ulteriore elemento idoneo a rafforzare la proposta ricostruzione è desumibile dall'art. 310 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WALID HAJL nato il 10/09/2005 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione proposta dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare in corso o la sua sostituzione con altra meno afflittiva.

2. Con unico motivo si lamenta violazione o errata applicazione degli artt.300, 310, 656 e 657 cod. proc. pen. sostenendosi l'ammissibilità del ricorso in materia di misura cautelare anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna nel procedimento di merito sia passata in giudicato. Il Procuratore Generale ha inviato memoria con cui chiede l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e per carenza di interesse. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi infatti si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, rv. 228167). D'altro canto, se per un verso le misure coercitive non custodiali non possono trovare ulteriore applicazione, essendo venuta meno la loro funzione (sul punto Cass.

Sez. U. n. 18353 del 31/3/2011, Maida, rv. 249480, che ha reputato a tal fine irrilevanti le indicazioni rivenienti dall'art 300 cod. proc. pen.), per l'altro l'esigenza di non creare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna comporta che per disposizione del legislatore lo stato restrittivo persista senza possibilità di sospensione, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (arg. ex art. 656, comma 9, lett. b, cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso in cui fosse in corso di esecuzione la misura degli arresti domiciliari (arg. ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), a dimostrazione dell'insensibilità della restrizione alla dinamica ordinaria delle esigenze di cautela, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso il decreto dì carcerazione.

In definitiva, secondo la regola generale, l'interesse alla decisione va valutato non al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione stessa, dovendo il giudice, ai fini della valutazione richiesta, tener conto dei fatti processuali sopravvenuti.

4. Va aggiunto che un ulteriore elemento idoneo a rafforzare la proposta ricostruzione è desumibile dall'art. 310 cod. proc. pen., che legittima all'impugnazione «de libertate» il solo imputato (o il suo difensore) e non anche il condannato, nel presupposto che la sentenza definitiva di condanna a pena detentiva eseguibile dia ingresso ad una fase ontologicamente incompatibile con la tipica verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 - 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983 - 01).

5. Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che l'appello cautelare proposto dal ricorrente sia stato correttamente dichiarato inammissibile e che l'inammissibilità sia anche il destino del presente ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Rom