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Ordinanza — n. 47661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement sentences dismissed for generic lack of motivation without admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals inadmissible because they were filed solely on generic grounds of lack of motivation. The imputants challenged a settlement sentence under Article 599 of the Code of Criminal Procedure, but the appeals failed to cite specific admissible grounds such as defects in the will to settle or the prosecutor's consent. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds regarding the will to settle, prosecutor's consent, or divergent content, excluding generic complaints about motivation or waived conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence lack of motivation grounds Article 599 Code of Criminal Procedure procedural costs and fines motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 del 11.6.2018, Gueli
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO SAVERIO nato a FOGGIA il 25/06/1996 VALERIO ANTONIO nato a FOGGIA il 05/01/1986 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorsi decisi 'de plano' FATTO E DIRITTO 1. Con atto di impugnazione unico avverso la sentenza pronunciata ex art.599 cod. proc. pen. nei loro confronti, gli imputati lamentano generiche carenze motivazionali.

2. I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 de111.6.2018, Gueli). Nessuno dei menzionati profili viene evocato nel ricorso, che si limita a denunciare, in maniera del tutto autoreferenziale e generica, vizi motivazionali inerenti al merito del decisum.

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il con igliere relatore Il Preside