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Ordinanza — n. 47659/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing, ruling the thirty-day period expired six days after submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47659/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed six days after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud, arguing the lower court failed to exclude recidivism, but the appeal was submitted on July 20, 2023, following a judgment pronounced on May 30, 2023. The court ruled that the thirty-day filing period began on June 14, 2023, rendering the late submission untimely and subject to immediate dismissal under the de plano procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the thirty-day period is inadmissible, and such inadmissibility may be declared immediately without hearing the parties.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline late filing de plano procedure criminal procedure code inadmissibility time limit deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ne consegue che dal 14/06/2023 (ossia, nel quindicesimo giorno dalla pronuncia) iniziava a decorrere il termine di trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
4021/18 in data 30/05/2023 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488
(cfr., Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488; Sez.
Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228
273488; Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Onorato Stefano, nato a Pescara il 13/11/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Pellegrini, di fiducia avverso la sentenza n. 4021/18 in data 30/05/2023 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30/05/2023, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì in data 10/01/2018 che aveva condannato Stefano Onorato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di truffa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Stefano Onorato, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 01/06/2023, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, intervenuta il 30/05/2023. Ne consegue che dal 14/06/2023 (ossia, nel quindicesimo giorno dalla pronuncia) iniziava a decorrere il termine di trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per la proposizione del ricorso per cassazione, termine che è venuto a scadenza il 14/07/2023. Nella fattispecie, il ricorso risulta essere stato presentato solo in data 20/07/2023, con un ritardo insanabile di sei giorni dal termine di scadenza. Trattandosi di rito cartolare, correttamente non è stata dichiarata l'assenza dell'imputato in giudizio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

4. Per consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso può essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488; Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in