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Ordinanza — n. 47656/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, emessa il 21 maggio 2018, che aveva condannato il ricorrente per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, emessa il 21 maggio 2018, che aveva condannato il ricorrente per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito.

Parole chiave

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offesa al credito revoca del credito al consumo abuso di carte-chèques ammortamento del prestito credito in esecuzione debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, emessa il 21 maggio 2018, che aveva condannato il ricorrente per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della mancata considerazione da parte della Corte della presenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Lo Fiego Raco Marcello, nato a Biella il 19/01/1986, avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, emessa il 21 maggio 2018, che aveva condannato il ricorrente per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito.

2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della mancata considerazione da parte della Corte della presenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile. bv 4. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino R DEPOSITATO )1•1 CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 8 NOV. 2023 IL FUNZI