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Sentenza — n. 47654/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 06/06/2023, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Ciro Di Marzo, Luigi Artistico, Anna Artistico e Sebastiano Artistico (gli ultimi tre, terzi interessati) avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 48.985,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11/05/2023, somma ritenuta profitto dei reati di truffa informatica e di accesso abusivo a sistema informatico.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva, peraltro, che la difesa non ha documentato, attraverso la riproduzione del contenuto degli atti necessari, tutta la sequenza procedimentale riferita al sequestro del denaro, in una situazione nella quale, dall'ordinanza impugnata, si evince che il pubblico ministero ebbe ad inoltrare al giudice per le indagini preliminari richiesta non di convalida, ma di emissione del sequestro preventivo della somma di denaro, aggiungendo che "nessun problema di convalida tempestiva si pone nel caso di specie", mostrando di ritenere inapplicabile lo schema delineato dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 321 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pignoramento di crediti beni sequestrati sequestro investigativo sequestro di dati informatici perseguimento penale per truffa indagine per riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 06/06/2023, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Ciro Di Marzo, Luigi Artistico, Anna Artistico e Sebastiano Artistico, è stato proposto ricorso per cassazione, per il formale motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 321 cod. proc. pen
Detti beni andavano vincolati con un "sequestro probatorio" o eventualmente ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. Di Marzo Ciro, nato a Cercola il 20/05/1987 2. Artistico Luigi, nato a Cercola il 01/10/1964 3. Artistico Anna, nata a Castellammare di Stabia il 12/01/1998 4. Artistico Sebastiano, nato a Massa di Somma il 19/01/2001 tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Giuseppe Perfetto, di fiducia avverso la ordinanza n. 407/23 in data 06/06/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Paola Mastroberardino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 06/06/2023, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Ciro Di Marzo, Luigi Artistico, Anna Artistico e Sebastiano Artistico (gli ultimi tre, terzi interessati) avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 48.985,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11/05/2023, somma ritenuta profitto dei reati di truffa informatica e di accesso abusivo a sistema informatico.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Ciro Di Marzo, Luigi Artistico, Anna Artistico e Sebastiano Artistico, è stato proposto ricorso per cassazione, per il formale motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321, commi 1 e 3-bis e ss. cod. proc. pen., con riferimento alla tempestività della convalida del decreto di sequestro preventivo e all'assoluta mancanza di motivazione rispetto alla documentazione prodotta dalla difesa in sede di udienza camerale.

L'emissione del sequestro preventivo è stata chiesta tardivamente dal pubblico ministero in data 04/05/2023 a seguito della perquisizione avvenuta vari giorni prima e, quindi, oltre le quarantotto ore. Detti beni andavano vincolati con un "sequestro probatorio" o eventualmente ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen. Inoltre, i soldi sono stati rivenuti nell'armadio della camera da letto dove dorme la moglie del Di Marzo e in una cassaforte situata in altra stanza. La difesa, infine, aveva documentato come in quell'immobile non abitasse il Di Marzio ma altri soggetti (gli Artistico) che, a loro volta, avevano del denaro a loro disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multís, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissí delíctí", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921).

3. Nella fattispecie, risulta dagli atti come il sequestro preventivo della somma di euro 48.985,00 sia stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11/05/2023 su richiesta del pubblico ministero in data 04/05/2023. Nel provvedimento impositivo della misura cautelare reale, si dava atto che: -Ciro Di Marzo (unitamente a Biagio Nocerino) risultava indagato per i reati di cui agli artt. 110, 615-ter e 640-ter cod. pen.; -in data 21/04/2023, gli agenti operanti, nel dare esecuzione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero in data 20/03/2023, rinvenivano nell'abitazione di Ciro Di Marzo (in un armadio ed in una cassaforte ubicati nella camera da letto) la somma di denaro sopra indicata, di cui il Di Marzo, presente alle operazioni, non forniva alcuna indicazione in ordine alla provenienza; -sussiste il concreto ed attuale pericolo di impedire la protrazione dei suddetti reati, l'aggravamento delle loro conseguenze nonché la commissione di ulteriori reati contro il patrimonio, ben potendo la somma essere sottratta in via definitiva degli indagati. 3.1.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come rilevato dalla Procura generale, rientra nei poteri della polizia giudiziaria procedere, nel corso di perquisizione disposta dal pubblico ministero, al sequestro anche di beni diversi "in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, situazione questa che può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall'autorità giudiziaria, nel corso dei quali devono poter fronteggiare una situazione imprevista" (Sez. 2, n. 31451 del 21/09/2020, Prassede, Rv. 280031). 3.2.

Si osserva, peraltro, che la difesa non ha documentato, attraverso la riproduzione del contenuto degli atti necessari, tutta la sequenza procedimentale riferita al sequestro del denaro, in una situazione nella quale, dall'ordinanza impugnata, si evince che il pubblico ministero ebbe ad inoltrare al giudice per le indagini preliminari richiesta non di convalida, ma di emissione del sequestro preventivo della somma di denaro, aggiungendo che "nessun problema di convalida tempestiva si pone nel caso di specie", mostrando di ritenere inapplicabile lo schema delineato dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 321 cod. proc. pen.

A fronte di tale affermazione giudiziale, era onere della difesa dimostrare la perdita di efficacia del sequestro preventivo per omessa convalida, tenendo peraltro presente che ciò non è preclusivo dell'emissione di altro decreto di sequestro avente identico contenuto e basato sui medesimi presupposti.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d