Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47647/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47647/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAVELASHVILI VAKHTANGI nato il 05/09/1994 KELENJERIDZE BEKA nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano. Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Bekaa hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che il 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestato, ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Bekaa hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che il 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestato, ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale motivi di cassazione ricorso per cassazione censura formulata in modo carente rapina qualificata atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAVELASHVILI VAKHTANGI nato il 05/09/1994 KELENJERIDZE BEKA nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Kavelashvili Vakhtangi e Kelenjeridze Bekaa hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che il 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestato, ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 L'est