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Ordinanza — n. 47646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA IVAN nato a GALLIATE il 31/12/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28/4/2023, ritenuta inammissibile la richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per chiedere la messa alla prova, ha riformato la sentenza emessa il 16/5/2022 dal Tribunale di Vercelli nei confronti di Presta Ivan per il reato di truffa ai danni di ente pubblico economico, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinnessione in termini funzionale alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28/4/2023, ritenuta inammissibile la richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per chiedere la messa alla prova, ha riformato la sentenza emessa il 16/5/2022 dal Tribunale di Vercelli nei confronti di Presta Ivan per il reato di truffa ai danni di ente pubblico economico, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinnessione in termini funzionale alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa rinvio pregiudiziale esame di cassazione anticipo delle spese restituzione in pristino ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni rinunciate in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA IVAN nato a GALLIATE il 31/12/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28/4/2023, ritenuta inammissibile la richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per chiedere la messa alla prova, ha riformato la sentenza emessa il 16/5/2022 dal Tribunale di Vercelli nei confronti di Presta Ivan per il reato di truffa ai danni di ente pubblico economico, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinnessione in termini funzionale alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni rinunciate in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Lucia Mperiali 2POSTTATO iN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE - IL 28 NOV. 202