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Ordinanza — n. 47642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BELLA ROSARIO nato a CATANIA il 13/10/1981 STRANO SALVATORE nato a CATANIA il 06/07/1971 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; \ lette/sentite ré Conclusioni del PG LUCA —TAMPIB-RI) udito il difensore r Ricorso trattato de plano OSSERVA Ricorrono per cassazione Di Bella Rosario e Strano Salvatore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che il 01/02/2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deducono violazione di legge vizio dalla motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Parole chiave

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aggravamento della pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
103/20171 l'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BELLA ROSARIO nato a CATANIA il 13/10/1981 STRANO SALVATORE nato a CATANIA il 06/07/1971 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; \ lette/sentite ré Conclusioni del PG LUCA —TAMPIB-RI) udito il difensore r Ricorso trattato de plano OSSERVA Ricorrono per cassazione Di Bella Rosario e Strano Salvatore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che il 01/02/2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena.

Deducono violazione di legge vizio dalla motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi relativi alla responsabilità perché rinunciati e motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 21/09/2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLARLA SECONDA SEZIONE PENALE G i ovJjj aLA IL 28 NOV