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Ordinanza — n. 47350/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for non-allowed grounds lacking plea of innocence. Appeal rejected as inadmissible under procedural law. Court orders costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a plea bargain sentence for reasons not permitted by law. The appellant argued for grounds including the lack of a plea of innocence, but the court noted that only specific issues like the expression of the defendant's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on other reasons, such as the absence of a plea of innocence, are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal plea of innocence Cassation procedure court costs award motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare per il mancato vaglio di sussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MONNI SAMUELE nato a CANELLI il 29/10/1982 avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIUDICE U.P. di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato 'de plano' CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare per il mancato vaglio di sussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 ottobre 2023 Il consitiliere estensore La Presi