Cassation appeal against plea bargain dismissed for non-allowed grounds lacking plea of innocence. Appeal rejected as inadmissible under procedural law. Court orders costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a plea bargain sentence for reasons not permitted by law. The appellant argued for grounds including the lack of a plea of innocence, but the court noted that only specific issues like the expression of the defendant's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on other reasons, such as the absence of a plea of innocence, are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MONNI SAMUELE nato a CANELLI il 29/10/1982 avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIUDICE U.P. di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato 'de plano' CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare per il mancato vaglio di sussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 ottobre 2023 Il consitiliere estensore La Presi