Ordinanza — n. 47341/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna con sentenza del 7/7/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 6/9/2016 che aveva condannato Manel Basti per i reati ascrittigli. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C), evidenziando che per gli stessi sarebbe maturata la prescrizione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C), evidenziando che per gli stessi sarebbe maturata la prescrizione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTI MANEL nato in Tunisia il 14/11/1982 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 7/7/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 6/9/2016 che aveva condannato Manel Basti per i reati ascrittigli.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C), evidenziando che per gli stessi sarebbe maturata la prescrizione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in ordine al contenimento dell'aumento di pena per la continuazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ed invero, la sentenza di secondo grado con motivi contestuali è stata depositata in udienza in data 7/7/2023, per cui il termine di quindici giorni per impugnare scadeva il 22/7/2023. Il ricorso per cassazione è stato presentato in data 24/7/2023 ed è, dunque, tardivo.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.