Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47340/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47340/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Como dichiarava Carlino Antonio colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen., di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa, rigettando la richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi reati oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis commi 1 e 2 , sino alla concorrenza della somma di C C 4.042.889,88, quale valore della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità, per carenza del requisito del periculum in mora; il Tribunale di Como, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello del Pubblico Ministero. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano - Direzione distrettuale antimafia- , eccependo la mancanza o mera apparenza della motivazione per la ritenuta assenza del requisito del periculum, visto che Carlino aveva utilizzato in modo sistematico prestanomi ed intestazioni fittizie al fine di impedire la riconducibilità a sé delle disponibilità finanziarie ed immobiliari attraverso l'esercizio di attività criminose; a ciò doveva aggiungersi che il pubblico ministero aveva indicato un ulteriore elemento a fondamento della sussistenza del periculum, costituito dalle dichiarazioni di Ficarra Domenico (che venivano riportate).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 325 cod.proc.pen; Sentenza — n. 47340/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Nel caso in esame, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazione apparente, posto che il Tribunale di Como ha ritenuto che non poteva costituire "unico fondamento per la apposizione del vincolo reale l'avvenuta condanna di Carlino per i titoli di reato contestati", come già aveva argomentato il giudice che aveva rigettato l'istanza del Pubblico Ministero, che reitera le censure già tl\ proposte (con conseguente mancanza di specificità del ricorso), portando, quali elementi a supporto del ricorso, prove già poste a base della sentenza di condanna.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca di valori patrimoniali riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo reati contro il patrimonio favoreggiamento flussi finanziari illeciti bene sequestrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 325 cod.proc.pen
1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMOnei confronti di: CARLINO ANTONIO nato a GIOIA TAURO il 13/10/1973 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Como dichiarava Carlino Antonio colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen., di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa, rigettando la richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi reati oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis commi 1 e 2 , sino alla concorrenza della somma di C C 4.042.889,88, quale valore della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità, per carenza del requisito del periculum in mora; il Tribunale di Como, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello del Pubblico Ministero. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano - Direzione distrettuale antimafia- , eccependo la mancanza o mera apparenza della motivazione per la ritenuta assenza del requisito del periculum, visto che Carlino aveva utilizzato in modo sistematico prestanomi ed intestazioni fittizie al fine di impedire la riconducibilità a sé delle disponibilità finanziarie ed immobiliari attraverso l'esercizio di attività criminose; a ciò doveva aggiungersi che il pubblico ministero aveva indicato un ulteriore elemento a fondamento della sussistenza del periculum, costituito dalle dichiarazioni di Ficarra Domenico (che venivano riportate).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Nel caso in esame, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazione apparente, posto che il Tribunale di Como ha ritenuto che non poteva costituire "unico fondamento per la apposizione del vincolo reale l'avvenuta condanna di Carlino per i titoli di reato contestati", come già aveva argomentato il giudice che aveva rigettato l'istanza del Pubblico Ministero, che reitera le censure già tl\ proposte (con conseguente mancanza di specificità del ricorso), portando, quali elementi a supporto del ricorso, prove già poste a base della sentenza di condanna.

Vedendosi in materia cautelare e non essendo la motivazione del Tribunale apparente o mancante, per quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi