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Sentenza — n. 47333/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47333/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Salerno, con decreto del 30 novembre 2022- 11 gennaio 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Cuozzo Simona avverso la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata, oltre che in danno del proposto Cuozzo Damiano, anche nei suoi confronti quale terza interessata. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di Cuozzo Simona, precisando che vi erano rilevanti elementi di novità che legittimavano la richiesta di revoca avanzata, e precisamente i provvedimenti giurisdizionali del T.A.R. di Napoli e del Tribunale civile di Salerno; in particolare il giudice civile aveva redatto un provvedimento giuridico che si poneva in innegabile contrasto con la pronuncia ablatoria emessa in sede di prevenzione, individuando come "corretta" l'utilizzazione degli importi elargiti a Cuozzo Simona, pur ritenendo tale affermazione ininfluente per il giudizio di revoca del finanziamento da dover esprimere; anche l'ente pubblico aveva ribadito e confermato la corretta utilizzazione dei contributi.

Regesto Legislator

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art. 7 comma 2 legge n. 1423/56, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47333/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve infine ribadire che in tema di ricorsi su misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge,' ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

Parole chiave

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controllo del fitto agricolo azienda agricola utilizzazione del fondo confisca dei beni fondi strutturali per l'agricoltura appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 7 comma 2 legge n. 1423/56
e del Tribunale civile di Salerno; l'istanza ex art. 7 comma 2 legge n. 1423/56 poteva quindi essere debitamente proposta e valutata, visto che erano stati sottoposti all'attenzione dell'autorità giudicante anche elementi nuovi non debitamente attenzionati nel precedente giudizio di cognizione.
art. 616 cod. proc. pen
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge; ai sensi 3 r dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUOZZO SIMONA nato a BATTIPAGLIA il 19/07/1982 avverso il decreto del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con decreto del 30 novembre 2022- 11 gennaio 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Cuozzo Simona avverso la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata, oltre che in danno del proposto Cuozzo Damiano, anche nei suoi confronti quale terza interessata. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di Cuozzo Simona, precisando che vi erano rilevanti elementi di novità che legittimavano la richiesta di revoca avanzata, e precisamente i provvedimenti giurisdizionali del T.A.R. di Napoli e del Tribunale civile di Salerno; in particolare il giudice civile aveva redatto un provvedimento giuridico che si poneva in innegabile contrasto con la pronuncia ablatoria emessa in sede di prevenzione, individuando come "corretta" l'utilizzazione degli importi elargiti a Cuozzo Simona, pur ritenendo tale affermazione ininfluente per il giudizio di revoca del finanziamento da dover esprimere; anche l'ente pubblico aveva ribadito e confermato la corretta utilizzazione dei contributi.

Il difensore osserva che il provvedimento ablatorio era fondato sul presupposto che nell'azienda fossero confluiti anche i proventi derivanti dalle attività illecite di Cuozzo Damiano, mentre Cuozzo Simona aveva vanamente tentato di dimostrare che la struttura agrituristica era stata realizzata con importo costituito in parte dal pubblico finanziamento, in parte dalle rimesse ad opera dello zio Cuozzo Cosimo, circostanza sempre preternnessa dal giudice della prevenzione; la consulenza redatta dal dott. Pasqualucci, seppure relativa a documentazione già ostesa, ma non correttamente valutata nel corso del primo giudizio, rendeva maggiormente intelligibili le argomentazioni di natura economico/patrimoniale poste a sostegno delle pronunce del T.A.R. e del Tribunale civile di Salerno; l'istanza ex art. 7 comma 2 legge n. 1423/56 poteva quindi essere debitamente proposta e valutata, visto che erano stati sottoposti all'attenzione dell'autorità giudicante anche elementi nuovi non debitamente attenzionati nel precedente giudizio di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, \ costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura e che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento.

Ciò premesso, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione sulla irrilevanza delle prove nuove, costituite dalle sentenze dei giudici civili che si sono occupati della vicenda, osservando, in particolare, che il Tribunale di Salerno non ha compiuto alcun accertamento in relazione alla correttezza della utilizzazione delle somme elargite dall'ente provinciale, con un giudizio del tutto condivisibile, posto che la frase contenuta nel provvedimento prodotto era relativa soltanto alla irrilevanza di una corretta utilizzazione delle somme, visto l'effetto prodotto dalla interdittiva antimafia; la Corte di appello ha anche ritenuto che nessuna valenza probatorio può assumere la consulenza di parte prodotta, che la stesso ricorrente ritiene "non debitamente valutata", con ciò riconoscendo che non si tratta di prova nuova.

Infatti, non può riconoscersi valenza di prova nuova ad una consulenza di parte redatta su documentazione già esistente, posto che la consulenza non può essere definita "prova", consistendo invece in una valutazione su "prove" (la documentazione) già esistenti; inoltre, poiché la condizione per poter produrre una prova nuova è che la stessa non sia stata incolpevolmente ignorata dalla parte, tale circostanza non ricorre nel caso in cui sarebbe stato possibile esperire la consulenza tempestivamente, in quanto la documentazione era già nella disponibilità della parte.

Si deve infine ribadire che in tema di ricorsi su misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge,' ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge; ai sensi 3 r dell'art. 616 cod. proc. pen., con il ' provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma