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Sentenza — n. 47329/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47329/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 29 settembre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 15 giugno 2018 dal Pubblico Ministero. Secondo il primo giudice sussisterebbe tra i reati contestati vincolo di connessione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.; la competenza territoriale è stata, quindi, individuata nel luogo di commissione del reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. in considerazione del fatto che il reato più grave di ricettazione è stato interamente commesso a Malta.

Regesto Legislator

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art. 16 cod. proc. pen, art. 24-bis cod. proc. pen, art. 10 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47329/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'autorità giudiziaria competente va individuata nel Tribunale di Frosinone. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto sussistente, tra i reati contestati, un vincolo di connessione ex art. 12, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. in considerazione dell'unico contesto in cui gli imputati hanno realizzato le condotte criminose di cui al capo di imputazione ed ha rimarcato, con motivazione coerente con le risultanze processuali, che il reato più grave (la ricettazione dei telefoni di provenienza delittuosa) si è interamente consumato a Malta.

Parole chiave

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contraffazione di merci prodotti provenienti dai paesi terzi competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori origine delle merci contenzioso commerciale marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 16 cod. proc. pen
con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.; la competenza territoriale è stata, quindi, individuata nel luogo di commissione del reato di cui agli artt.
art. 24-bis cod. proc. pen
Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod.
art. 10 cod. proc. pen
pen.) in virtù del principio di diritto secondo cui «i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Frosinone con ordinanza del 27/04/2023 nel procedimento a carico di: • CONFETTI Savino nato a Fivizzano il 14/03/1961 • DI PINTO Lorenzo nato ad Alatri il 29/12/1981 • GANZETTI Eleonora nata a Lecco il 06/09/1985 • CORAZZINI Eleonora nata a Frosinone il 09/10/1985 • CORAZZINI Giorgia nata a Frosinone il 28/01/1981 visti gli atti e le memorie depositate dalle parti. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti Lorenzo Di Pinto, Eleonora Corazzini e Giorgia Corazzini, Avv.

Sandro Salera, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone; udite le conclusioni del difensore del ricorrente Eleonora Ganzetti, Avv. Stefano Pellizzari, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Lecco. udite le conclusioni del difensore del ricorrente Savino Confetti, Avv. Luca Luparia Donati, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Lecco.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 29 settembre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 15 giugno 2018 dal Pubblico Ministero. Secondo il primo giudice sussisterebbe tra i reati contestati vincolo di connessione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.; la competenza territoriale è stata, quindi, individuata nel luogo di commissione del reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. in considerazione del fatto che il reato più grave di ricettazione è stato interamente commesso a Malta.

2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, condividendo le argomentazioni contenute nella predetta sentenza, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecco avanzata dalle difese degli imputati Confetti e Ganzetti.

3. Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nuovamente sollevata dai difensori degli imputati Confetti e Ganzetti. A giudizio del Tribunale remittente, il rilievo difensivo secondo cui il giudice competente dovrebbe individuarsi in quello di Lecco non sarebbe destituito di fondamento; in particolare l'approdo delle merci provenienti dall'estero alla sede operativa di Frosinone non costituirebbe evenienza dirimente atteso che il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti ha natura istantanea e si consuma nel momento e nel luogo, ignoto nella fattispecie, in cui i prodotti falsamente contrassegnati superano i confini nazionali.

L'ultimo luogo in cui collocare parte dell'azione potrebbe essere ragionevolmente individuato nella città di Lecco, sede qualificata nell'imputazione come adibita al monitoraggio delle spedizioni e dunque all'organizzazione dell'introduzione delle merci in Italia.5. In data 18 settembre 2023 i difensori degli imputati Lorenzo Di Pinto, Eleonora Corazzini e Giorgia Corazzini hanno depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone 5. In data 5 settembre 2023 il difensore dell'imputato Savino Confetti ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Como.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'autorità giudiziaria competente va individuata nel Tribunale di Frosinone. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto sussistente, tra i reati contestati, un vincolo di connessione ex art. 12, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. in considerazione dell'unico contesto in cui gli imputati hanno realizzato le condotte criminose di cui al capo di imputazione ed ha rimarcato, con motivazione coerente con le risultanze processuali, che il reato più grave (la ricettazione dei telefoni di provenienza delittuosa) si è interamente consumato a Malta.

La competenza è stata, quindi, correttamente determinata nel luogo di commissione del reato più grave commesso nel territorio nazionale (il delitto di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen.) in virtù del principio di diritto secondo cui «i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave» (Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020, Rv. 279327 — 01).

Sulla base di questi princìpi il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio prima ed il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone poi hanno ritenuto competente l'autorità giudiziaria di Frosinone, nel cui circondario le imputate Eleonora e Giorgia Corazzini, dipendenti della società Planet Technologies Ltd., ricevevano i telefoni contraffatti inviati da Malta e procedevano al loro confezionamento, al pagamento delle fatture ed al successivo recapito ai singoli acquirenti mediante lo spedizioniere S.D.A.; l'ulteriore condotta posta in essere dall'imputata Carlotta Ganzetti presso la sede di Lecco (monitoraggio delle spedizioni, gestione di giacenze e resi) è stata correttamente, ritenuta irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale in quanto successiva alla consumazione del reato di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.

Detta valutazione, peraltro, risulta insindacabile, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione» e che la competenza va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione) Deve essere affermato, in conclusione, che la competenza per territorio per il reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale; nel caso di specie il luogo di consumazione della fattispecie, essendo rimaste ignote le modalità ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, deve essere individuato in Frosinone, primo luogo in cui i telefoni contraffatti fanno comparsa nel territorio nazionale per essere successivamente distribuiti ai singoli acquirenti dalle dipendenti della società Planet Technologies Ltd.

P.Q.M.

Decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone cui restituisce gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis c